Prescrizione quinquennale per il potere sanzionatorio del Garante per la privacy
La Cassazione, con la sentenza n. 24861 depositata ieri, torna a pronunciarsi sul reclamo innanzi al Garante per la privacy ex artt. 140 e ss. del DLgs. 196/2003, con particolare riguardo ai termini del procedimento e all’esercizio del potere sanzionatorio da parte del Garante (si veda “Potere sanzionatorio del Garante per la privacy con tempi incerti” del 17 luglio 2026).
L’interrogativo affrontato dalla Suprema Corte è se il superamento del termine di conclusione per il procedimento relativo del reclamo, fissato in un periodo massimo di 12 mesi dall’art. 143 del DLgs. 196/2003, determini la decadenza del potere sanzionatorio del Garante e se, in ogni caso, vi sia un termine, decorrente dalla contestazione, per concludere il procedimento con la applicazione di una sanzione.
La Suprema Corte afferma che il termine massimo di 12 mesi riguarda esclusivamente la fase preistruttoria del procedimento – cioè misura il lasso di tempo tra l’accertamento e la contestazione delle violazione – e non può, invece, riguardare la seconda fase, ossia quella sanzionatoria, alla quale deve piuttosto ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della L. 689/1981.
Non entrando a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio, il mancato rispetto del termine di 12 mesi non determina l’estinzione del potere sanzionatorio del Garante, a condizione che la contestazione della violazione sia stata comunicata tempestivamente.
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