Rivalutazione automatica del danno biologico sul lavoro dal 1° luglio 2026
L’INAIL spiega che per gli accertamenti provvisori la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo
Con la circolare n. 37/2026, l’INAIL ha fornito indicazioni in merito al meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il principale riferimento normativo è costituito dalla disposizione di cui all’art. 1 comma 303 della L. 208/2015 (legge di bilancio 2016), laddove si dispone che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000 siano rivalutati con un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, su proposta del medesimo Istituto assicuratore, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT rispetto all’anno precedente.
Ciò premesso, nella circolare in commento si ricorda che in riferimento all’anno 2026, l’Istituto nazionale di statistica ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – rilevata nel biennio 2024/2025 – pari all’1,4%.
Conseguentemente, con il DM n. 98 del 3 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha disposto in tal misura la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, con decorrenza dal 1° luglio 2026.
Nell’occasione, la circolare dell’INAIL precisa che tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con il DM 12 luglio 2000.
Per quanto concerne invece l’ambito di applicazione, l’INAIL precisa che la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2026.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2026 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni.
Tecnicamente, i predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2026.
Per quanto riguarda invece gli indennizzi in capitale, nella circolare in commento si precisa che l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione trova applicazione agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2026, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
Sul punto, l’INAIL precisa che in caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2026 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi, mentre nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applicherà solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2026.
Infine, l’Istituto assicuratore rende noto che gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del DM 98/2026 saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
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