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LAVORO & PREVIDENZA

Accentramento delle posizioni assicurative INAIL entro il 15 settembre

La richiesta deve essere presentata alla Direzione regionale o provinciale dell’INAIL in relazione al carattere nazionale, regionale o provinciale

/ Daniele SILVESTRO

Martedì, 1 settembre 2026

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Il 15 settembre 2026 scade il termine per presentare all’INAIL la richiesta dell’accentramento delle posizioni assicurative presso un’unica sede dell’Istituto assicuratore per l’anno 2027.

L’adempimento riguarda in particolare quei datori di lavoro che si trovano a gestire un elevato numero di unità produttive diffuse sul territorio nazionale. Ma non si tratta di un obbligo per il datore di lavoro, bensì di una facoltà concessa ai sensi dell’art. 26 del DM 27 febbraio 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi dei datori di lavoro, facilitando il rapporto tra privato e Pubblica Amministrazione.

Sono escluse dalla richiesta di accentramento le posizioni assicurative riguardanti lavori a carattere temporaneo, previsti dall’art. 15 del DM 27 febbraio 2019, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro. L’art. 15 stabilisce, infatti, che per i lavori a carattere temporaneo, esercitati dal medesimo datore di lavoro, quest’ultimo deve presentare, per mezzo dei servizi telematici dell’Istituto, la denuncia di ogni singolo lavoro e di qualsiasi eventuale modificazione. Mentre i lavori temporanei classificabili con la stessa voce di tariffa sono inclusi in un’unica posizione assicurativa gestita dalla sede INAIL territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta.

Nel dettaglio, il citato art. 26 prevede che, per ottenere l’autorizzazione presso un’unica Sede INAIL delle posizioni assicurative, l’istanza debba essere presentata entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello per cui viene chiesto l’accentramento. Di conseguenza, entro il 15 settembre 2026 il datore potrà richiedere l’accentramento per l’anno 2027.

Il mancato rispetto del termine comporterà l’impossibilità di ottenere l’accentramento per il 2027 e il datore di lavoro dovrà attendere il prossimo anno per presentare una richiesta valevole per il 2028.
Secondo quanto previsto dall’art. 26, l’istanza deve essere presentata, con modalità telematica, alla:
- Direzione regionale INAIL competente per territorio qualora l’accentramento abbia carattere nazionale, interregionale o regionale;
- Direzione provinciale dell’Istituto, se l’accentramento ha carattere provinciale.

L’istanza deve contenere valide motivazioni poste a fondamento della richiesta. In particolare, il datore di lavoro dovrà riportare all’interno dell’istanza le seguenti informazioni:
- tutti i lavori in corso di svolgimento nonché quelli cessati nel quadriennio antecedente l’anno di presentazione della medesima istanza;
- i numeri delle posizioni assicurative e le corrispondenti sedi INAIL.

Il datore di lavoro può richiedere l’accentramento delle posizioni assicurative presso un’unica sede INAIL anche in via preventiva, già in sede di inizio attività. Anche in questo caso occorre presentare apposita istanza motivata per via telematica alla Direzione regionale dell’INAIL competente per territorio oppure alla competente sede provinciale INAIL. In questo caso, i termini da rispettare sono quelli previsti dall’art. 12 commi 1 e 3 del DPR 1124/1965 (art. 26 comma 2 del DM 27 febbraio 2019).

Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro prestate.
L’INAIL ha la facoltà di revocare l’autorizzazione all’accentramento nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca le suddette informazioni sulle persone a lavoro e i dati relativi alle retribuzioni e alle ore di lavoro.

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