False
ACCEDI
Giovedì, 27 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Obbligo di contabilità separata per gli ETS non commerciali da valorizzare

L’entità dei costi potrebbe orientare la scelta tra il regime forfetario e quello ordinario

/ Francesco NAPOLITANO

Giovedì, 27 agosto 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ai sensi dell’art. 87 comma 4 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS) gli ETS non commerciali “In relazione all’attività commerciale esercitata, (...), hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata”. Si tratta, in poche parole, della trasposizione nel CTS dell’art. 144 comma 2 del TUIR, riguardante gli ENC, norma che comunque resta del tutto in vigore per quegli enti non commerciali che, per scelta o impossibilità normativa, non sono transitati nel RUNTS. Naturalmente, la disposizione di cui sopra presuppone che l’ETS sia dotato del numero di partita IVA, in quanto sta a significare in maniera inequivocabile lo svolgimento continuativo e organizzato di attività di carattere commerciale, ancorché in misura non prevalente.

A parte le OdV e le APS, che in presenza dei requisiti previsti possono fruire del regime agevolato di cui all’art. 86 del CTS, l’obbligo di cui all’art. 87 suddetto assume ancor più rilevanza rispetto alla valutazione riguardo alla scelta di optare per l’art. 80 del CTS ovvero per il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa. In particolare, la scelta dell’uno o dell’altro regime può dipendere anche dalla presenza di rilevanti costi afferenti alla sfera commerciale dell’ETS, i quali potrebbero determinare la scelta del regime ordinario al posto del forfetario poiché potrebbe scaturire un reddito d’impresa più basso rispetto a quello derivante dall’applicazione degli scaglioni/percentuali ex art. 80 del CTS. Per tale motivo, si ritiene che l’obbligo in rassegna possa essere valorizzato attraverso una analisi quali-quantitativa, che possa permettere una proiezione in termini di impatto fiscale sul reddito che si verrebbe a determinare in funzione della scelta dell’uno o dell’altro regime. Un paio di esempi aiuteranno a chiarire meglio il concetto.

Si ipotizzi un ETS con ricavi commerciali annui, derivanti da prestazioni di servizi, pari a 300 mila euro e costi pari a 250 mila euro. Nel caso di applicazione del regime ordinario di tassazione, si applicherà l’IRES del 24% sul reddito pari a 50 mila euro, generando un’imposta di 12 mila euro. Se lo stesso soggetto optasse per l’applicazione dell’art. 80 del CTS, l’applicazione di percentuali agli scaglioni di ricavi darebbe origine a un reddito d’impresa pari a 26.099,90 euro e un’IRES pari a 6.236,97 euro. In tal caso è evidente che l’applicazione del regime forfetario di cui all’art. 80 del CTS è più conveniente in quanto genera un impatto fiscale quasi dimezzato, permettendo un sicuro risparmio d’imposta a tutto vantaggio della liquidità dell’ente.

Nel caso di un ETS con ricavi commerciali annui, sempre da prestazioni di servizi, pari a 500 mila euro e costi pari a 450 mila euro, se si applicasse il regime ordinario si otterrebbe un reddito d’impresa pari a 50 mila euro e un’IRES pari – anche in questa ipotesi – a 12 mila euro, mentre l’applicazione dell’art. 80 del CTS porterebbe a un reddito d’impresa pari a 60.099,73 euro e un’IRES pari a 14.423,94 euro, e quindi superiore alla prima. In questa seconda ipotesi sarebbe pertanto più conveniente l’opzione per il regime ordinario.
Naturalmente si tratta di esempi semplici, ma che consentono di cogliere le differenze tra i due regimi in funzione dei ricavi annui e relativi impatti fiscali.

Per quanto riguarda l’IVA (e sempre con esclusione di OdV e APS in regime di art. 86), la contabilità separata, tenendo distinti i ricavi e i costi afferenti alle attività commerciali da quelle non commerciali, permette anche il monitoraggio dei flussi finanziari collegati agli adempimenti obbligatori (ad es. le liquidazioni periodiche), in considerazione del fatto che l’unico regime IVA applicabile è quello ordinario, per gli ETS sia in regime ex art. 80 del CTS che in regime ordinario ai fini IRES.

Oltre a ciò, l’utilità della contabilità separata si manifesta anche nel monitoraggio della gestione economico-finanziaria dell’ente, in particolare riguardo all’effettuazione dei test di non commercialità (sia delle attività di interesse generale svolte, ai sensi dell’art. 79 commi 2 e 2-bis del CTS, che, successivamente, dell’ETS ex art. 79 comma 5 del CTS). Allo stesso tempo, è possibile tracciare entrate e spese relative alle attività di raccolta fondi ex art. 7 del CTS, soprattutto quando queste possono assumere caratteristiche di natura commerciale, rientrando così tra i “proventi commerciali” (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 1/2026, § 2.2.5), entrando quindi nel computo del test di non commercialità.
Operativamente, la tenuta della contabilità separata non significa istituire il libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, bastando un piano dei conti dettagliato nelle singole voci che permetta di distinguere i movimenti di ogni attività (cfr. ris. n. 86/2002).

Alla luce di quanto esposto, considerato che l’opzione per l’art. 80 del CTS verrà effettuata nella dichiarazione per l’anno d’imposta oggetto di fruizione (quindi nel modello REDDITI ENC 2027 per il 2026), gli ETS hanno ancora tutto il tempo necessario per valutare l’andamento dell’intero anno dal punto di vista dei proventi commerciali e dei relativi costi, potendo così considerare l’adozione del più opportuno regime di determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES e conseguente miglior tassazione.

TORNA SU