La bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese, pubblicata dall’Organismo italiano di Contabilità il 7 agosto 2026 e sottoposta a consultazione fino al 28 febbraio 2027, raggruppa in un unico testo organico le disposizioni (finora inserite, in modo frammentato, nei singoli principi contabili nazionali) destinate alle imprese di minori dimensioni, facilitandone la lettura e l’applicazione. Una prima annotazione va fatta in riferimento all’ambito di applicazione del principio contabile. Il documento disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa applicabili:
- alle piccole imprese, cioè le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.;
- alle micro imprese, cioè le società che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo principio contabile gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (da individuare in base alla definizione di cui all’art. 2 della direttiva 2013/34/Ue), che, ai sensi dell’art. 2435-ter comma 5 c.c., non applicano le semplificazioni previste per le micro imprese, anche se rientrano nei relativi limiti dimensionali, nonché alcune semplificazioni previste per il bilancio abbreviato. Venendo ad analizzare il contenuto, si evidenzia che il nuovo principio disciplina le sole fattispecie che sono considerate frequenti per le piccole e micro imprese. In riferimento a queste, vengono, in larga parte, riprodotte le disposizioni contenute nei corrispondenti principi contabili nazionali, nonché le semplificazioni che sono già attualmente previste dal codice civile e dai principi contabili. L’applicazione risulta, peraltro, facilitata dal fatto che nel principio contabile sono inserite indicazioni che erano ricavabili anche in precedenza dalla lettura dei principi contabili, ma non erano esplicitate. Tuttavia, l’aspetto maggiormente interessante del documento è che, in specifici casi, sono introdotte nuove semplificazioni, le principali delle quali sono riepilogate nell’allegato B. La premessa al principio contabile evidenzia che si tratta principalmente di fattispecie in cui, tenuto conto della dimensione e della complessità operativa delle imprese interessate, è possibile conseguire risultati sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dall’applicazione delle regole ordinarie, riducendo gli oneri amministrativi. Le semplificazioni sono, comunque, introdotte nel rispetto delle disposizioni del codice civile e dei postulati del bilancio definiti dal documento OIC 11. Il nuovo principio non disciplina, invece, espressamente le fattispecie (le principali delle quali sono riepilogate nell’allegato A) che sono considerate poco frequenti nelle imprese di minori dimensioni. Laddove tali fattispecie dovessero presentarsi comunque, la disciplina si desume, per rinvio, dai pertinenti principi contabili nazionali (che continuano, quindi, in tali casi, ad applicarsi anche alle imprese di minori dimensioni). Si evidenzia, peraltro, che l’applicazione del principio contabile avrà carattere facoltativo e sarà improntata alla massima flessibilità. L’impresa avrà, infatti, la facoltà di adottare integralmente il principio oppure di avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni ivi previste, applicando, per le restanti voci di bilancio, i trattamenti ordinari previsti dai principi contabili nazionali. Le scelte compiute dovranno, comunque, essere applicate in modo costante nel tempo e dovranno essere indicate nella Nota integrativa. Per quanto attiene alla struttura, il principio contabile è articolato in capitoli tematici, che seguono, ove applicabile, l’ordine delle voci previste negli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico. Da ultimo si sottolinea che il principio contabile risulta attualmente sottoposto a pubblica consultazione e non è possibile, ad oggi, fare previsioni in merito alla sua pubblicazione definitiva, né alla sua entrata in vigore. La bozza del principio contabile riporta, infatti, un’indicazione generica di decorrenza (senza inserire, cioè, l’esercizio di riferimento), dalla quale risulta, però, possibile desumere l’intenzione dello standard setter di prevedere la possibilità di applicazione in via anticipata ai bilanci relativi all’esercizio precedente a quello di entrata in vigore del principio (che verrà individuata presumibilmente al momento della sua pubblicazione definitiva). Occorre, peraltro, evidenziare che il principio contabile potrebbe subire, a seguito della consultazione, anche modifiche rilevanti. È lo stesso OIC a sollecitare, infatti, gli operatori a fornire commenti su qualsiasi aspetto della bozza. La fase di consultazione particolarmente lunga dimostra, peraltro, la rilevanza del tema.
29 agosto 2026
/ Silvia LATORRACA