Nei bilanci attualmente in chiusura non trovano più applicazione i regimi derogatori, introdotti in conseguenza dell’evento pandemico, relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020), alle perdite di capitale (art. 6 del DL 23/2020) e alla continuità aziendale (artt. 7 del DL 23/2020 e 38-quater del DL 34/2020). Continua, invece, a trovare applicazione il regime derogatorio relativo ai titoli iscritti nell’attivo circolante, introdotto dall’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022, in considerazione della situazione di turbolenza registrata nei mercati finanziari. Il DM 23 settembre 2024 ha, infatti, prorogato tale regime anche all’esercizio 2024, considerato il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi”. È bene evidenziare che la disciplina derogatoria risulta invariata rispetto a quella applicata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023 (precedentemente interessati dalla norma). Tanto più che la versione aggiornata del documento interpretativo OIC 11 (che disciplina le modalità applicative del regime derogatorio per le imprese diverse da quelle assicurative), rilasciata nel mese di gennaio per tenere conto della proroga all’esercizio 2024, non contiene modifiche sostanziali rispetto alle precedenti versioni, ma lo standard setter si è limitato ad aggiornare i riferimenti temporali ivi contenuti. Nella predisposizione del bilancio 2024, occorre, tuttavia, effettuare alcune considerazioni ulteriori rispetto a quelle che hanno caratterizzato i bilanci precedenti. L’andamento del titolo potrebbe, infatti, in alcuni casi far venir meno i presupposti per l’applicazione della deroga, in specie in ipotesi di rialzo delle quotazioni. Volendo sintetizzare la disciplina, si ricorda che la norma consente di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore risultante dal bilancio precedente, evitando la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. La deroga ha carattere facoltativo. Rimane, infatti, aperta l’adozione dei criteri ordinari, con la conseguente possibilità di svalutare i titoli in ribasso. Come evidenziato dalla circ. Assonime 15/2019 (§ 2.3) con riferimento all’analoga disposizione derogatoria contenuta nel DL 119/2018, non sembra, invece, possibile applicare la deroga in modo parziale, valutando i titoli a un valore intermedio tra quello risultante dal bilancio precedente e quello di mercato. Sotto il profilo soggettivo, la norma si applica ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali” e, quindi, ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC, nonché alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del DLgs. 209/2005, redigono il bilancio di esercizio in conformità al DLgs. 173/97. Sotto il profilo oggettivo, invece, la deroga riguarda i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa e, quindi, i titoli iscritti nell’attivo circolante. A tal file, il riferimento ai “titoli” deve essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati) che i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La deroga si applica, peraltro, anche ai titoli acquistati nel 2024. In tale ipotesi, il riferimento per la valutazione è il costo di acquisto. La durevolezza della perdita (condizione al ricorrere della quale, come detto, viene meno la possibilità di applicare il regime derogatorio) deve essere determinata, in mancanza di indicazioni specifiche, in base alle previsioni dei documenti OIC 20 e OIC 21. Il ricorso alla deroga non è, peraltro, ammesso nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio (e che, quindi, portano a considerare durevole la perdita) intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della vendita dei titoli dopo la chiusura dell’esercizio. In considerazione della “necessità, nell’attuale contesto, di prevedere adeguati presidi patrimoniali”, è stabilito, poi, l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione sia per le imprese assicurative che per i soggetti che non operano nel settore assicurativo. Particolare attenzione deve, infine, essere posta all’informativa nella Nota integrativa, nella Relazione sulla gestione e nella Relazione di revisione. La tematica è oggetto di approfondimento nel Quaderno Eutekne n. 179 “Le novità del bilancio 2024”.
25 marzo 2025
/ Silvia LATORRACA