Ai fini della redazione del bilancio 2020 è possibile continuare a fruire della possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante. Il DM 17 luglio 2020 ha, infatti, esteso all’esercizio 2020 la disposizione derogatoria contenuta l’art. 20-quater del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018). Tale norma consente ai soggetti OIC di mantenere i titoli iscritti nell’attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. La deroga, originariamente introdotta per l’esercizio 2018 per far fronte alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari, è stata successivamente estesa all’esercizio 2019. La proroga all’esercizio 2020 si giustifica in considerazione del “permanere di una situazione di volatilità dei corsi”, peraltro accentuata dall’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del coronavirus. Per quanto attiene nello specifico alla decorrenza, il DM 17 luglio 2020, con una indicazione non prettamente puntuale ove riferita alla redazione del bilancio, stabilisce che l’art. 20-quater del DL 119/2018 si applica “anche per tutto l’esercizio 2020”. Sembra, quindi, corretto riferire la proroga, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, ai bilanci relativi all’esercizio 2020. In relazione all’ambito soggettivo di applicazione, si ricorda che l’art. 20-quater comma 1 del DL 119/2018 fa riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”. La deroga in esame si applica, quindi, ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali. La facoltà di non svalutare i titoli può essere fatta valere, inoltre, dai soggetti di cui all’art. 2-bis del DLgs. 38/2005, cioè i soggetti (per la maggior parte banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione), i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, che hanno la facoltà (ove erano, invece, in precedenza obbligati) di applicare i principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio 2018 per i soggetti “solari”. Come confermato dal documento interpretativo OIC 4, nell’accezione della norma, il termine “titoli” deve essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati), sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). Sempre in riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, si ricorda che la norma si applica anche ai titoli non quotati. Sono esclusi, invece, gli strumenti finanziari derivati, ancorché possano essere classificati nell’attivo circolante, in quanto gli stessi sono valutati al fair value ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. e non al minore tra il costo e il valore di mercato. In caso di titoli acquistati durante l’esercizio cui si riferisce il bilancio (nella specie nell’esercizio 2020), il riferimento per la valutazione non è il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (2019), bensì il costo di acquisto. È consentita l’applicazione parziale della norma: la deroga può, quindi, essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, ma occorre motivare adeguatamente la scelta effettuata in Nota integrativa, specificando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga. Condizione per l’applicazione del regime derogatorio è che la perdita di valore del titolo non abbia carattere durevole, parametro questo che qualifica (nel regime ordinario di valutazione) i soli titoli iscritti tra le immobilizzazioni e che deve essere determinato in base alle previsioni dei documenti OIC 20 e OIC 21. La valutazione in merito alla durevolezza della perdita costituisce, peraltro, uno degli aspetti più problematici della disposizione, specie in relazione ai bilanci successivi a quello di prima applicazione della deroga. La proroga della disposizione potrebbe, infatti, costituire la conferma che le perdite hanno carattere di durevolezza, in quanto riferite a un arco temporale che si potrebbe considerare ultrannuale. Tali considerazioni risultano particolarmente pertinenti in relazione all’esercizio 2020, su cui evidentemente si riflettono gli effetti della pandemia. La norma prevede specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante soltanto con riferimento alle imprese del settore assicurativo e ai soggetti di cui all’art. 2-bis del DLgs. 38/2005 che hanno la facoltà di applicare i principi IAS/IFRS. Si ricorda, infine, che, in caso di applicazione della deroga, è necessario fornire adeguata informativa nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.
11 gennaio 2021
/ Silvia LATORRACA