Le passate campagne bilanci ci hanno abituato ad una serie di regimi derogatori rispetto alle ordinarie regole di redazione del bilancio, che sono stati introdotti, in particolare, in conseguenza dell’evento pandemico e, successivamente, per far fronte alle crisi energetiche e, più in generale, all’instabilità geo-politica degli ultimi anni. Ai fini della redazione del bilanci attualmente in fase di chiusura, occorre, invece, fare riferimento quasi esclusivamente alle regole ordinarie. L’unica eccezione rimane il regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante. L’art. 1 commi 65-67 della L. 199/2025 ha, infatti, reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la disposizione che consente di non svalutare i predetti titoli in base al valore di mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. Al riguardo si segnala, in particolare, che, a fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione. Con riferimento ai bilanci “solari” 2025, non trova, invece, più applicazione il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), che ha consentito di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci dal 2020 al 2024. L’art. 9 della L. 182/2025 ha, infatti, prorogato tale regime per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, mentre, a quanto ci consta, non sono state previste ulteriori estensioni. Posto che la maggior parte delle imprese che hanno, in passato, aderito al regime derogatorio dovrebbero avere già rideterminato le quote di ammortamento in conseguenza della sospensione, nel bilancio 2025 occorre prestare attenzione, in particolare, alla movimentazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 60 comma 7-ter del DL 104/2020, in mancanza di utili di esercizio o di riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, la riserva dovrebbe essere integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Per contro, la riserva dovrebbe essere liberata parallelamente alla rilevazione in bilancio delle quote di ammortamento sospese oppure in occasione della vendita dell’immobilizzazione. Si ritiene, peraltro, che l’importo della riserva, con la proposta di liberazione oppure l’importo liberato nell’esercizio, nonché l’eventuale obbligo di integrazione tramite accantonamento degli utili degli esercizi successivi alla sospensione, dovrebbero essere oggetto di informativa in Nota integrativa. Sotto il profilo fiscale, negli esercizi successivi alla sospensione occorre operare apposite variazioni nel modello REDDITI, al fine di sterilizzare gli ammortamenti imputati a Conto economico ma non deducibili fiscalmente. In corrispondenza del riallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene occorre, quindi, procedere al riassorbimento della relativa fiscalità differita. Cambiando argomento, la disciplina speciale di cui all’art. 6 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020), che ha consentito la sterilizzazione delle perdite di capitale emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022, non è applicabile con riguardo alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con riferimento alle quali trova, quindi, applicazione la disciplina civilistica ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite e alla riduzione del capitale al di sotto del limite legale. Occorre, tuttavia, considerare che permangono specifici obblighi di informativa con riferimento alle perdite “coperte” dalla disciplina. Inoltre, considerato che, ai fini della riduzione delle perdite sterilizzate o dell’assunzione delle decisioni di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il termine da considerare è quello del quinto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la sterilizzazione, con riguardo alle perdite di capitale emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, scade quest’anno il periodo di sterilizzazione. In sede di approvazione del bilancio 2025 occorre, quindi, adottare le relative misure. Infine, con riferimento all’esercizio 2025, non trovano più applicazione le norme transitorie sulla continuità aziendale introdotte, in conseguenza dell’evento pandemico, dagli artt. 7 del DL 23/2020 convertito e 38-quater del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020). Pertanto, nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura occorre fare riferimento alle disposizioni ordinarie di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1 c.c. e al documento OIC 11. In particolare, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, considerando, quindi, anche i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio. Per i soggetti “solari” occorre riferirsi, in relazione all’esercizio 2025, almeno al periodo 1° gennaio 2026-31 dicembre 2026.
25 marzo 2026
/ Silvia LATORRACA