Il nuovo decreto semplificazioni, su cui stanno lavorando il Ministero per la Pubblica Amministrazione e quello per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, prevede, tra le varie misure, l’abrogazione, in capo alle imprese, degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche. La disciplina, contenuta nell’art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017, è stata oggetto, sin dalla sua introduzione, di rilevanti incertezze interpretative. A dimostrazione di ciò, da un lato, la norma è stata modificata ripetutamente. Da ultimo in ordine temporale, l’art. 3 comma 6-bis del DL n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha semplificato in modo rilevante le modalità di adempimento degli obblighi in esame, prevedendo, “per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato”, l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l’adempimento nella Nota integrativa, in relazione al quale il termine “è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”. Dall’altro lato, il legislatore ha prorogato più volte il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento. A tal riguardo, si ricorda che l’art. 22-bis comma 1 del DL n. 198/2022, conv. L. n. 14/2023 (c.d. “Milleproroghe”) ha prorogato al 1° gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2023” (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023). La disciplina è stata, inoltre, oggetto di considerazioni critiche da parte della dottrina. Secondo la circ. Assonime n. 5/2019, l’inserimento dell’informativa nella Nota integrativa solleva alcune perplessità in termini di coordinamento sistematico con la disciplina dei bilanci. La L. n. 124/2017 persegue, infatti, obiettivi di trasparenza di rilievo pubblicistico, diversi da quelli che la legge assegna al bilancio. Sia i principi contabili nazionali, sia i principi IAS/IFRS, muovono dall’assunto che il bilancio ha la funzione di fornire a soci di minoranza e creditori le informazioni necessarie ad assumere decisioni di investimento. A livello internazionale, l’impostazione ritenuta più appropriata è evitare che il bilancio includa informazioni non pertinenti con la sua funzione istituzionale, che potrebbero minarne l’intellegibilità complessiva. L’Associazione ha, quindi, auspicato una modifica normativa, che preveda una collocazione delle informazioni diversa dalla Nota integrativa del bilancio, ad esempio un’apposita relazione, da rendere pubblica contestualmente al bilancio. Sotto altro profilo, è stata auspicata la revisione della norma, con lo scopo di escludere imprenditori individuali, società di persone e micro imprese dagli obblighi di trasparenza, a causa degli oneri amministrativi, considerati eccessivi per le realtà di ridotte dimensioni (su tutti, documento Assonime-CNDCEC maggio 2019). La bozza del nuovo decreto semplificazioni interviene ora abrogando l’art. 1 comma 125-bis della L. n. 124/2017, che disciplina l’obbligo di trasparenza:
- per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, che assolvono all’obbligo nella Nota integrativa del bilancio;
- per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese), che (come sopra evidenziato) assolvono all’obbligo alternativamente sui propri siti internet o nella Nota integrativa. Se il testo del decreto fosse confermato, l’obbligo di informativa verrebbe, quindi, meno per tutte le imprese. Non sono, invece, previste modifiche, se non di coordinamento, all’art. 1 commi 125, 125-ter, 125-quinquies e 127 della L. n. 124/2017. L’obbligo di informativa rimarrebbe, quindi, invariato per gli enti non commerciali e, in particolare, per le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori, le associazioni, le ONLUS e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. A tal fine, si ricorda che gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Sono, quindi, esclusi gli incarichi a carattere sinallagmatico e i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale. Ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa. Gli obblighi di pubblicazione non si applicano ove l’importo monetario delle erogazioni sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Infine, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
16 ottobre 2023
/ Silvia LATORRACA