Via libera definitivo alla revisione delle regole unionali sul reporting e sulla due diligence di sostenibilità. Il Consiglio dell’Unione europea ha infatti approvato ieri la posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 inerente alla proposta di direttiva COM(2025) 81 final: come ricordato nel relativo comunicato stampa, la nuova direttiva verrà pubblicata nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per poi entrare finalmente in vigore dopo la relativa vacatio legis. Frutto del pacchetto Omnibus I, presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025, il provvedimento modifica ben quattro direttive: i suoi primi tre articoli intervengono infatti, rispettivamente, sulle direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Ue e (Ue) 2022/2464, dunque si occupano, in estrema sintesi, della rendicontazione di sostenibilità (anche in relazione alla sua attestazione di conformità); il suo quarto articolo modifica invece la direttiva (Ue) 2024/1760, dunque si interviene ancora sulla sustainability ma in termini di diligenza dovuta. Le novità sono davvero significative e numerose, tra le quali segnaliamo gli interventi fondamentali. L’intervento di maggiore impatto, anche per la sua trasversalità, riguarda la forte riduzione del perimetro dei soggetti obbligati: una sorta di strada maestra – a dire il vero non troppo raffinata – per ridurre gli oneri a carico delle imprese (e, dunque, aumentarne la competitività), vero e proprio mantra della nuova direttiva da contemperare con un obiettivo, quello dello sviluppo sostenibile, che sembra (purtroppo) aver perso parte del suo “smalto” in conseguenza, soprattutto, del nuovo scenario geopolitico. Facendo in questa sede riferimento, per il reporting, esclusivamente alle innovate previsioni di cui ai §§ 1 degli artt. 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/Ue, la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere offerta dai seguenti soggetti: per quella individuale, di cui al primo articolo, dalle “imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 EUR e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l’esercizio”; per quella su base consolidata, di cui al secondo articolo, dalle “imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 EUR e supera un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l’esercizio”. Detto in altri termini, la rendicontazione di sostenibilità in parola sarà obbligatoria solo per pochissimi soggetti: un cambio di rotta davvero rilevante rispetto alle previsioni introdotte dalla direttiva (Ue) 2022/2464 (più nota come Corporate Sustainability Reporting Directive). Venendo al tema della due diligence, e facendo qui riferimento solo agli interventi sul § 1 dell’art. 2 della direttiva (Ue) 2024/1760, si evidenzia il significativo (a dir poco) innalzamento delle soglie dimensionali previste nelle lettere a) e c): la prima parla ora di “avere avuto, in media, più di 5.000 dipendenti [rispetto all’attuale 1.000] e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1.500.000.000 EUR [rispetto all’attuale 450.000.000 EUR] nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio”; la seconda innalza l’ammontare in euro da superare per i diritti di licenza dagli attuali 22.500.000 ai nuovi 75.000.000, quello per il fatturato netto mondiale dagli attuali 80.000.000 ai nuovi 275.000.000. Anche la soggezione alle regole sulla diligenza dovuta, in tema di sostenibilità, viene dunque ad assumere connotati elitari. Tornando sul tema del sustainability reporting, la forte riduzione degli obbligati verrebbe controbilanciata dall’incentivazione della rendicontazione di sostenibilità volontaria. Si pensi, ma è solo la previsione apicale in tal senso, all’introduzione nella direttiva 2013/34/Ue del nuovo art. 29-quater-bis intitolato “Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario”: ai sensi del § 1, la Commissione europea stabilirà, appunto, standard volontari per il sustainability reporting per “agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l’esercizio precedente, e per limitare le informazioni che possono essere richieste a tali imprese nella catena del valore ai fini della presente direttiva”; tali principi si baseranno, lo precisa il successivo § 2, sulla raccomandazione (Ue) 2025/1710 che è, in sostanza, l’EFRAG VSME. Sempre in tema di standard sul sustainability reporting, segnaliamo sia vari interventi (a fini fortemente semplificatori) sull’art. 29-ter (ossia gli ESRS) che la soppressione dell’art. 29-quater (ossia l’addio ai mai introdotti LSME ESRS). Altro tema interessante è il digitale: non solo si ripropongono, per i soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità di cui agli artt. 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/Ue, le previsioni relative all’Electronic Single European Format (ESEF), seppure con precisazioni in merito alla partenza dell’obbligo di marcatura; si introduce pure, in tale direttiva, il nuovo Capo 6-ter dedicato a misure per il sostegno digitale. Riguardo al recepimento, l’art. 5 della nuova direttiva prevede, in sintesi, che gli Stati membri diano attuazione: ai suoi primi tre articoli, entro una data che corrisponde a 12 mesi dalla sua entrata in vigore; con riferimento all’art. 4, viene invece previsto il termine del 26 luglio 2028.
25 febbraio 2026
/ Andrea FRADEANI