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FISCO

Dichiarazione IVA tardiva ammessa sino al 29 luglio

La mancata presentazione del modello può essere sanata con il pagamento di sanzioni ridotte

/ Mirco GAZZERA

Mercoledì, 23 luglio 2025

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Scade il prossimo 29 luglio il termine entro il quale i soggetti passivi possono ancora validamente presentare il modello IVA 2025 per l’anno 2024. Infatti, le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (nel caso di specie, il 30 aprile 2025) sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (artt. 8 comma 6 e 2 comma 7 del DPR 322/98).

Sulla base di quanto precisato dalla prassi amministrativa (C.M. n. 23/99 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016), in caso di presentazione tardiva della dichiarazione si applica:
- la sanzione per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, ossia quella da 250 euro ridotta a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 25% dell’imposta non versata (12,50% dell’imposta, per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza) ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, ferma restando la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.

La dichiarazione IVA per il 2024 presentata dopo il 29 luglio 2025 (c.d. ultratardiva) si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute. In caso di omessa dichiarazione, nei confronti del soggetto passivo è applicabile l’accertamento c.d. induttivo-extracontabile (art. 55 del DPR 633/72) e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 comma 2 del DPR 633/72).

Qualora il soggetto passivo presenti una dichiarazione “ultratardiva” chiedendo a rimborso il credito che emerge dalla stessa, la prassi amministrativa e la giurisprudenza non sono concordi sul ritenere valida o meno la scelta esercitata (si veda “Il credito esposto in una dichiarazione omessa obbliga al rimborso” del 10 luglio 2025).

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA è irrogata la sanzione del 120% (con un minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Tuttavia, se il modello dichiarativo omesso è presentato non oltre i termini decadenziali stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la citata sanzione per il mancato versamento prevista dall’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, è dovuta la sanzione minima di 250 euro (art. 5 comma 1-bis del DLgs. 471/97).

Qualora il soggetto effettui esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta, la sanzione è da 250 a 2.000 euro, oppure, da 150 a 1.000 euro se la dichiarazione omessa è presentata non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo (art. 5 comma 3 del DLgs. 471/97).

Nell’ipotesi di dichiarazione omessa, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016).

Integrativa possibile entro il 31 dicembre 2030

In caso di errori od omissioni relativi alla compilazione del modello IVA 2025 per il 2024 presentato entro il 30 aprile 2025 o nei 90 giorni successivi, il soggetto passivo può trasmettere una dichiarazione integrativa a proprio “sfavore” o “favore” entro i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31 dicembre 2030 (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98).

La presentazione di un’integrativa di una dichiarazione IVA è ammessa anche:
- per modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 231/2020);
- per apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72, in precedenza assenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 289/2021 e risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 83/2025).
- per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su fatture d’acquisto ricevute e registrate, qualora il mancato esercizio tempestivo di tale diritto sia dipeso da mero errore (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 115/2025).

La Procedura pratica n. 34 analizza le modalità di presentazione della dichiarazione IVA integrativa relativa al periodo d’imposta 2024.

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