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FISCO

La rottamazione-quinquies stralcia le sanzioni e tutti gli interessi

La misura contenuta nel Ddl. di bilancio può indurre a interrompere la dilazione dei ruoli

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 27 ottobre 2025

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La c.d. rottamazione-quinquies, prevista dal disegno di legge di bilancio 2026, riguarda i carichi di ruolo consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.

Possono beneficiare della rottamazione solo i carichi derivanti da omessi versamenti e, in generale, da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, con esclusione, di conseguenza, dei ruoli formati a seguito di avviso di recupero di crediti di imposta, avvisi di liquidazione, accertamenti in tema di imposte d’atto e altri tributi minori (ad esempio il c.d. super bollo auto).

Non possono rientrare nella rottamazione i carichi derivanti da accertamento esecutivo, salvo il residuale caso in cui tramite questo atto sia contestato un omesso o tardivo versamento (cosa che si verifica con una certa frequenza in tema di recupero delle ritenute fiscali a seguito di controllo sostanziale).

Rientrano nella rottamazione i ruoli o gli avvisi di addebito INPS purché la violazione non derivi da accertamento (verosimilmente, anche in questo caso la rottamazione è circoscritta all’omesso versamento di contributi INPS tardivamente dichiarati).

Anche i carichi derivanti da violazioni del Codice della Strada beneficiano della rottamazione, solo, però, con riferimento agli interessi e alle maggiorazioni di legge.
I benefici della rottamazione sono pressoché identici alla c.d. rottamazione-quater: il capitale (imposta o contributo) dovrà essere pagato per intero, mentre vengono meno le sanzioni e ogni tipo di interesse. Quindi, non solo gli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 (dovuti in conseguenza delle somme non pagate e intimate con cartella di pagamento), ma anche gli interessi compresi nei carichi di ruolo quindi, nella maggioranza delle ipotesi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73 (calcolati come effetto del ritardato pagamento delle imposte).

Come per le pregresse rottamazioni, la domanda (il cui termine scade il prossimo 30 aprile 2026) andrà presentata anche se nulla è dovuto (è il caso delle imposte pagate tardi, laddove il ruolo concerne per forza di cose le sole sanzioni).
Il pagamento avviene in unica soluzione entro fine luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

In caso di dilazione, si applica un tasso del 4% annuo, il che rende nel complesso più costosa la rottamazione.
A differenza delle rottamazioni precedenti, non qualsiasi inadempimento fa saltare la rottamazione. Questa decade se non viene pagata l’unica rata, due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Scomputata la sola quota di capitale

Premesso ciò, molti contribuenti si stanno chiedendo se, in vista dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2026, sia opportuno interrompere il pagamento delle rate dei piani di dilazione in essere ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Certo, l’interruzione delle rate può avere il pregio di poter risparmiare la quota di sanzioni e interessi in esse compresa, considerato che dalle somme dovute per la rottamazione si scomputano non le intere rate già pagate, ma la sola quota capitale.

Nel contempo, le rate non pagate concorrono a formare il numero di rate (pari a 8) il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione ex art. 19 del DPR 602/73.
Senza contare che, se si decade dalla rottamazione, non è nemmeno sicuro che si possa riprendere la dilazione dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione, ancorché non decaduta.

Il disegno di legge di bilancio, a differenza della rottamazione-ter (art. 3 del DL 119/2018), non prevede espressamente l’impossibilità di dilazionare il debito residuo se decade la rottamazione, ma, più genericamente, che pagata la prima rata le dilazioni precedenti vengono revocate e non possono più essere concesse nuove dilazioni.
Ad ogni modo, sarà in ogni caso opportuno presentare appena possibile domanda di rottamazione (il cui modello verosimilmente, sarà già disponibile a gennaio 2026), in modo che le pregresse dilazioni vengano sospese. Il problema, quindi, si pone più che altro per le rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre.

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