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Sabato, 13 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Bilancio IAS incerto per gli abbreviati

/ Silvia LATORRACA

Sabato, 13 dicembre 2025

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Con il documento Consultazioni n. 19/2025, che contiene, oltre alle osservazioni sul Ddl. di bilancio 2026, anche alcune proposte per semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente, Assonime è intervenuta nuovamente sull’esclusione dalla facoltà di adottare gli IAS/IFRS da parte dei soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, riportando l’attenzione su un tema che ha da sempre alimentato un ampio dibattito in dottrina.
Per effetto delle disposizioni contenute nel DLgs. 38/2005, le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono escluse, così come le società di persone e le imprese individuali, dall’applicazione degli IAS/IFRS.

Come evidenziato dal caso Assonime n. 13/2017, il divieto di applicare i principi IAS/IFRS riguarda le società che possono astrattamente usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, in quanto soddisfano le condizioni previste dall’art. 2435-bis c.c., a prescindere dalla scelta in concreto effettuata e, quindi, anche ove le stesse optino per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
Il divieto in esame deve, peraltro, essere riferito anche alle micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c., in considerazione delle loro caratteristiche dimensionali.

Tanto premesso, nella prassi le maggiori problematiche sono sorte in riferimento:
- alle società che hanno optato per l’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS e che, successivamente, a causa della contrazione dell’attività o dell’adeguamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c., rientrano tra quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
- alle società che fanno parte di gruppi nell’ambito dei quali la capogruppo redige il bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS;
- alle società holding che controllano una o più società obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (ad esempio, una società quotata).

Il tenore letterale della norma non sembrerebbe lasciare spazio, in tali fattispecie, a un’applicazione facoltativa dei principi IAS/IFRS (in questo senso, documento CNDCEC novembre 2012, § 1).
Tuttavia, secondo un autorevole orientamento dottrinale, il divieto, per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, di applicare i principi contabili IAS/IFRS non dovrebbe rivestire carattere assoluto, ma dovrebbe essere rapportato alle circostanze specifiche, cosicché, in determinate ipotesi, potrebbe considerarsi legittima la decisione di applicare i principi IAS/IFRS.

In particolare, in caso di società che fanno parte di gruppi che redigono il bilancio consolidato IAS/IFRS o di holding che controllano società obbligate ad adottare gli IAS/IFRS, le società in esame risulterebbero, di fatto, obbligate a redigere un bilancio, a rilevanza esterna in quanto necessario ai fini del consolidamento, in base a un corpus di principi e un bilancio, a rilevanza interna, in base a un altro, con un conseguente aggravio degli oneri amministrativi, che risulta in contrasto con la ratio dello stesso DLgs. 38/2005.

In linea con tale orientamento, Assonime, nel caso n. 13/2017, ha ritenuto che una società appartenente a un gruppo che redige il bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS, la quale – pur rientrando tra quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata – sia destinataria nel corso dell’esercizio di un conferimento di ramo d’azienda, tale da modificarne significativamente le dimensioni, sia legittimata ad applicare i principi contabili IAS/IFRS nel bilancio d’esercizio fin dal primo esercizio in cui superi i parametri per la redazione del bilancio abbreviato.
Nella specie, non sarebbe, quindi, necessario aspettare il secondo esercizio consecutivo di superamento dei limiti, come ordinariamente previsto dall’art. 2435-bis comma 8 c.c.

Con il documento Consultazioni n. 19/2025 (§ 2.1), Assonime ha confermato tale linea interpretativa.
Nel formulare le proposte di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo esistente, infatti, l’Associazione evidenzia che le disposizioni contenute nel DLgs. 38/2005 che escludono dalla facoltà di redigere il bilancio di esercizio in base ai principi IAS/IFRS le società che non superano i limiti dimensionali di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c., anche quando fanno parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS, non hanno una chiara valenza sistematica.

Al fine di evitare inutili complessità amministrative derivanti dalla necessità di dover gestire due assetti contabili diversi, l’Associazione auspica, quindi, un intervento normativo volto a estendere la possibilità di redigere il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS anche ai predetti soggetti.

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