Dalle Dogane integrazioni sull’autorizzazione per l’importazione di gas e GNL russo
Per importazioni di gas via pipeline l’autorizzazione unica può essere richiesta e ottenuta anche da operatori non in possesso di certificazione AEO
Con la circolare n. 7/2026 l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli interviene sul quadro operativo già delineato con la circolare n. 5/2026 in attuazione del Regolamento (Ue) 2026/261, relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale e GNL riconducibili alla Federazione Russa. Il nuovo documento non modifica l’architettura di fondo (autorizzazione preventiva, onere probatorio sostanziale sull’origine e sulla tracciabilità della supply chain, controlli rafforzati), ma introduce integrazioni di immediata rilevanza applicativa sul piano documentale, dichiarativo e, in via transitoria, sull’accesso all’autorizzazione unica per il gas via pipeline.
In materia di documentazione per l’autorizzazione unica, l’Autorità precisa che l’operatore deve fornire informazioni anche sul “programma di consegna” ma consente, recependo le prassi del settore, che tale documentazione sia sostituita nella relazione tecnica dall’indicazione dei valori minimi e massimi della fornitura, dei vincoli e delle flessibilità temporali delle consegne e, ove applicabile, delle possibili destinazioni dei carichi verso terminali di rigassificazione nazionali.
Sul versante probatorio relativo all’origine, la circolare n. 7/2026 ammette che la dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale con clausola di origine possono essere sostituiti o integrati da altri elementi probatori idonei a dimostrare l’origine.
A fini operativi la Dogana richiama un elenco non esaustivo di Paesi non esentati dotati di terminali di liquefazione ma privi di infrastrutture per l’importazione (Trinidad & Tobago, Angola, Mozambico, Congo, Indonesia, Camerun, Guinea, Mauritania e Senegal), con la conseguenza che il GNL caricato presso tali terminali può ritenersi proveniente dai giacimenti nazionali.
In coerenza con le criticità riscontrate soprattutto nelle operazioni GNL, viene inoltre chiarito che l’operatore può presentare in alternativa la Bill of Loading e il Certificate of Origin, purché idonei a fornire elementi sufficienti a individuare il Paese di produzione, in continuità con l’impostazione affermata dalla circolare n. 5/2026 circa la necessità di una dimostrazione sostanziale e non meramente formale dell’origine.
Sul piano operativo, l’Autorità precisa poi che il line-pack gas e le piccole quantità residue a bordo delle navi adibite al trasporto del GNL (c.d. heel), in quanto fisiologiche e riconducibili a esigenze tecniche, non rilevano ai fini dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione.
Rilevanti sono anche le modifiche alla compilazione della dichiarazione doganale, che sostituiscono integralmente le istruzioni della circolare n. 5/2026 recependo l’introduzione, in TARIC, di specifici “certificati unionali”: dal 18 marzo 2026, per importazioni soggette ad autorizzazione preventiva, il dichiarante deve indicare il codice C126 attestante il possesso di autorizzazione unica o di singola importazione e riportare l’ID del certificato, dove “S” identifica la singola operazione e “U” l’autorizzazione unica, mentre le sei cifre corrispondono al numero di protocollo dell’autorizzazione (con eventuali zeri iniziali). Per le importazioni di gas/GNL prodotto o proveniente da Paesi esentati ai sensi della Decisione di esecuzione (Ue) 2026/335 (Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito), dal medesimo dies a quo il dichiarante deve indicare il codice Y104.
La misura di maggiore impatto è tuttavia rappresentata dalla disposizione transitoria sull’autorizzazione unica per importazioni di gas via pipeline: in fase di prima applicazione del Regolamento (Ue) 2026/261, e con esclusivo riferimento alle plurime operazioni tramite gasdotto, la Dogana consente che l’autorizzazione possa essere richiesta e ottenuta anche da operatori non in possesso di certificazione AEO, superando temporaneamente il requisito soggettivo delineato dalla circolare n. 5/2026.
In tali casi, L’Ufficio competente acquisisce il parere endoprocedimentale del MASE anche in merito all’affidabilità dell’operatore economico; in presenza di esito favorevole e di ulteriori verifiche istruttorie positive, l’autorizzazione potrà essere rilasciata pur in assenza di AEO, con esclusione del solo requisito relativo alla certificazione e permanenza degli altri presidi.
Nel complesso, la circolare n. 7/2026 conferma il modello di enforcement già impostato, ma ne affina i profili attuativi rendendoli più aderenti alle prassi contrattuali e logistiche del settore, senza attenuare l’obiettivo di prevenire elusioni: per gli operatori ciò implica l’aggiornamento delle check-list documentali e dei tracciati dichiarativi (codici C126 e Y104 e corretta strutturazione dell’ID), nonché una gestione più strutturata delle evidenze di filiera idonee a sostenere, in sede istruttoria, la ricostruzione dell’origine e della tracciabilità.
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