Esenzione da revocatoria solo con strumentalità concorsuale
I pagamenti sono inefficaci se l’attività preparatoria del professionista resta interna all’impresa
L’art. 67 comma 3 lett. g) del RD 267/42 recita che non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
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