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Giovedì, 11 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Aggiornati dalla Commissione europea i chiarimenti sul meccanismo CBAM

Molteplici precisazioni sulla compliance richiesta ai dichiaranti nel periodo definitivo

/ Sabrina FERRAZZI e Alessandro TRAVERSO

Giovedì, 11 giugno 2026

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Sul sito della Commissione europea è stato finalmente pubblicato, il 28 maggio, l’atteso aggiornamento delle Q&A in tema CBAM rispetto alla precedente versione risalente al dicembre 2024. Il documento interviene su molteplici tematiche rispetto alle quali, complice le numerose novità intervenute negli ultimi mesi, si era in attesa di chiarimenti. Le risposte fornite sono suddivise nelle specifiche sezioni “General”, “CBAM declarations and registry”, “CBAM certificates”, “methodology for calcultating embedded emissions”, “accreditation and verification”, “sector specific rules” e “customs”.

Tra le novità, si segnala la risposta 5.10, che chiarisce che solo i gestori di stabilimenti che producono beni CBAM possono decidere di garantire la verifica del calcolo delle emissioni tramite enti accreditati. Laddove non optino per offrire tale servizio, i dichiaranti autorizzati Ue (importatori di tali beni) devono usare i valori predefiniti. La Commissione ha chiarito che, malgrado la responsabilità per le emissioni dichiarate ricada, in ultima istanza, sull’importatore/dichiarante Ue, solo chi ha controllo rispetto all’installazione di provenienza dei beni può rendersi responsabile della relativa verifica. Gli importatori unionali devono quindi impostare correttamente il dialogo con i propri fornitori per ottenere dati e garanzie necessarie.

Per quanto attiene alla sezione “metodologia di calcolo”, sono state introdotte nuove risposte su aspetti chiave quali la determinazione delle emissioni dei materiali precursori (cioè materiali di input per merci complesse), la definizione di stabilimento, di unità funzionale e di processo produttivo, anche distinguendo in base alle diverse categorie merceologiche rientranti nell’ambito di applicazione.

Con riferimento alla determinazione delle emissioni per merci complesse, è affrontato il caso dei prodotti “misti”, ossia composti da una parte realizzata in materiale rientrante nell’ambito oggettivo CBAM (es. acciaio) e una parte che ne è fuori (es. plastica). La risposta 4.30 chiarisce che in tale fattispecie occorre in primis determinare la tariffa doganale del prodotto finito (misto) importato. Se rientra tra i codici di cui all’Allegato I del regolamento CBAM, il suo peso totale concorre alla verifica della soglia delle 50 tonnellate annuali. Se si supera la soglia, il dichiarante autorizzato può optare se dichiarare valori predefiniti delle emissioni o, in alternativa, valori effettivi. In questo secondo caso, si è in presenza di una merce CBAM complessa e la parte metallica va considerata quale “precursore” CBAM, con la conseguenza che le emissioni incorporate (effettive) del prodotto finito consistono esclusivamente nelle emissioni incorporate della parte metallica, le quali possono essere determinate utilizzando valori effettivi o predefiniti. Dal caso descritto emerge ancora una volta lo stretto collegamento tra il CBAM e la normativa doganale, con particolare riferimento al processo di determinazione del codice di classifica che, nel caso di prodotti “misti”, può seguire regole specifiche tra quelle previste dal Reg. Ue 2658/87 e successive modifiche relativo alla Nomenclatura combinata dell’Ue.

Le tematiche doganali connesse al CBAM sono affrontate nella sezione “customs” delle FAQ, dove la Commissione, nel ribadire che l’origine delle merci rilevante ai fini CBAM è quella “non preferenziale” (cioè determinata secondo il principio dell’ultima “lavorazione sostanziale”), chiarisce altresì la differenza tra “Paese di origine” e “di produzione” (risposta 7.22). Posto che i due Paesi non sempre coincidono, si precisa che il “Paese di produzione” è quello in cui ha avuto luogo l’ultima lavorazione fisica di un bene CBAM (escluso l’imballaggio). Per la rendicontazione CBAM, il Paese di produzione è rilevante poiché solo il gestore dell’impianto in cui ha avuto luogo quest’ultima lavorazione avrà titolo per determinare le emissioni incorporate specifiche del bene e ottenerne la certificazione.

Si segnalano poi alcuni chiarimenti della sezione “CBAM certificates”, dove la risposta 3.2 si sofferma sulle modalità di acquisto dei certificati CBAM (a partire da febbraio 2027) da parte dei dichiaranti autorizzati. Tutti gli acquisti avverranno sulla Piattaforma centrale comune (CCP), che la Commissione istituirà dopo una procedura di appalto congiunta con gli Stati membri e che entrerà in funzione il 1° febbraio 2027. L’accesso alla CCP sarà consentito solo ai dichiaranti CBAM autorizzati e solo tramite il registro CBAM, dove questi ultimi disporranno di un numero di conto dove caricare i certificati acquistati.

Il numero di certificati da acquistare e il relativo onere finanziario può essere mitigato laddove le emissioni incorporate siano già coperte dal pagamento di un prezzo del carbonio equivalente da parte del gestore. La risposta 3.10 riporta che la Commissione prevede di adottare, nel 2026, un atto di esecuzione che definisca ulteriori dettagli sulla deduzione del prezzo del carbonio effettivamente pagato nel Paese terzo. Si segnala la recente pubblicazione della bozza di Regolamento che stabilisce che tale pagamento andrà corredato da un “carbon price report” preparato dal gestore che dovrà essere verificato da un soggetto indipendente per aspetti quali tracciabilità, riconciliazione tra prezzo e quantitativi e rispetto di altri requisiti normativi.

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