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Sabato, 25 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Incentivo under 36 e decontribuzione Sud fruibili dagli agenti assicurativi

L’applicazione alle categorie interessate è da individuarsi negli eventi realizzatisi dal 1° luglio 2022

/ Daniele SILVESTRO

Sabato, 25 luglio 2026

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Con la circolare n. 80 di ieri, 24 luglio 2026, l’INPS ha dettato le indicazioni circa l’ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 commi 860-862 della L. 199/2025. La norma prevede che l’incentivo all’assunzione di under 36 ex art. 1 commi 10-15 della L. 178/2020 e la decontribuzione Sud ex art. 1 commi 161-167 della L. 178/2020 si applicano anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007 (rev.2022 corrispondenti alle attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22): 66.22.01, Broker di assicurazioni; 66.22.02, Agenti di assicurazioni; 66.22.03, Sub-agenti di assicurazioni; 66.22.04, Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.

Sul punto l’INPS evidenzia che, tenuto conto della nuova classificazione delle attività economiche in vigore da gennaio 2025 e operativa da aprile 2025, le matricole che fino al 31 marzo 2025 erano in possesso di uno dei codici ATECO 2007 sopra indicati, dal 1° aprile 2025 hanno il nuovo codice ATECO 2025 66.22.00.

In caso di richiesta di modifica retroattiva del codice ATECO 2007 presente su una matricola DM, volta all’attribuzione di un codice ATECO 2007 rientrante nella platea dei soggetti ammessi al beneficio in argomento, in sostituzione di un codice ATECO che non rientra nella misura in trattazione, occorre verificare: che la richiesta sia coerente con il dato presente in visura camerale; la decorrenza della registrazione del codice ATECO alla CCIAA; che la richiesta non comporti anche un cambio di settore di classificazione.

Una volta effettuate le relative verifiche con esito positivo, la richiesta di modifica del codice ATECO 2007 può essere accolta.
La norma prevede la data di inizio di validità, ovverosia l’applicazione alle suddette categorie è da individuarsi negli eventi realizzatisi dal 1° luglio 2022. Fermo restando tale data iniziale, l’INPS precisa che l’applicazione è riconosciuta per l’intero arco temporale di vigenza della misura, ovverosia fino al:
- 31 dicembre 2023 per l’incentivo under 36 (viene compresa anche la proroga per il 2023 ex art. 1 comma 297 della L. 197/2022);
- 31 dicembre 2024 per la decontribuzione Sud.

Ciò premesso, per i datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione delle suddette misure, svolgevano le attività in argomento è possibile fruire nell’anno 2026 dell’incentivo under 36 e della decontribuzione Sud, previa verifica del rispetto delle condizioni legittimanti.

In merito, l’INPS evidenzia che, data la natura delle misure agevolative in trattazione quali aiuti di Stato, provvederà a registrare gli esoneri che verranno fruiti nell’anno 2026 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, e a effettuare le verifiche in ordine al rispetto, da parte dei soggetti aventi diritto, del massimale di concedibilità degli aiuti previsto dalla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Quanto agli aspetti operativi, i datori di lavoro interessati alla decontribuzione Sud possono esporre, su uno dei flussi di competenza dell’anno 2026, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione arretrata relativa ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024, inserendo nell’elemento “CodiceCausale” il valore “DESU”.

Invece, i datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo under 36 devono esporre, su uno dei flussi di competenza dell’anno 2026, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione arretrata, inserendo nell’elemento “CodiceCausale” il valore:
- “GI36”, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022;
- “GI48”, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- “EG36”, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate nel 2023;
- “EG48”, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate nel 2023 in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Viene infine evidenziato che i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione degli esoneri, che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in argomento, devono effettuare un’apposita richiesta tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” alla voce “Altre Agevolazioni” indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti. L’INPS attribuirà il codice di autorizzazione (CA) “9D”. Invece, i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione degli esoneri, per cui è stato disconosciuto il beneficio esposto in UniEmens, devono effettuare un’apposita richiesta tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” alla voce “Verifica agevolazioni contributive”, indicando i periodi e gli importi oggetto del precedente recupero.

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