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Sabato, 25 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Nessun cambio radicale per la riforma delle sanzioni amministrative del TUF

Le modifiche del DLgs. 128/2026 riguardano il ruolo della Consob e l’applicazione della confisca

/ Maria Francesca ARTUSI

Sabato, 25 luglio 2026

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Entrerà in vigore il prossimo 7 agosto il DLgs. 128/2026 attuativo della legge delega 21/2024 (legge di riforma dei mercati dei capitali) con particolare riferimento al riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie presenti nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, il c.d. TUF (DLgs. 58/1998).

I criteri di riferimento della delega sono elencati all’art. 19-bis della L. 21/2024, tra cui: l’individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, distinguendo l’ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività (lett. a); l’individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem (lett. b); la revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie e la facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa, in funzione deflativa del contenzioso (lett. c e d); l’introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell’illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive (lett. g).

Sullo schema di decreto Assonime aveva evidenziato che questo si limitava a dare un’attuazione solo parziale ai criteri espressi dalla delega, senza incidere in modo sistematico sui profili più critici e in particolare sulla disciplina degli abusi di mercato, ancora fondata sul cosiddetto doppio binario penale e amministrativo (si veda “Non superato il modello del «doppio binario» per gli abusi di mercato” del 16 aprile 2026).

Il decreto pubblicato in G.U. lo scorso 23 luglio recepisce alcune di tali osservazioni ma non cambia radicalmente rispetto alla possibile sovrapposizione di sanzioni.
Si prevedono una serie di modifiche alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative e, più specificamente, al quadro sanzionatorio in materia di abusi di mercato, nonché una nuova disciplina degli impegni e della c.d. oblazione e l’introduzione di un procedimento per l’applicazione concordata di sanzioni.

Lo scopo è quello di rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l’obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell’attività delle Autorità di vigilanza e del mercato.

Le principali modifiche riguardano il ruolo della Consob e l’applicazione della confisca.
In particolare, rileva la modifica dell’art. 187-quater del DLgs. 58/98 in materia di sanzioni amministrative accessorie, ove si prevede che non vi sia più un automatismo nell’applicazione di tali sanzioni, ma che la Consob possa decidere in merito all’applicazione delle sanzioni interdittive ivi previste.

Vi è poi la soppressione, nell’art. 187-sexies, dell’aggettivo “pecuniario” riferito alle sanzioni, e la sostituzione della locuzione “del prodotto o del profitto dell’illecito” con l’espressione “di una somma di denaro pari al profitto dell’illecito” con riguardo all’oggetto della confisca (cfr. art. 1 comma 1 lett. d del nuovo decreto). Tale previsione è volta anche ad adeguare la normativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 187-sexies nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto.

Si trova, inoltre, una sostituzione integrale della vigente versione dell’art. 187-septies con un nuovo testo che, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Consob, fa rinvio alla procedura sanzionatoria come disciplinata dal nuovo art. 195 (così come modificato dall’art. 2 del DLgs. 128/2026), il quale trova applicazione generalizzata a tutte le sanzioni del TUF.

L’art. 2 del DLgs. 128/2026 reca modifiche al Titolo II della Parte V del TUF, dedicato alle previsioni generali in materia di sanzioni amministrative; mentre gli artt. 3, 4 e 5 modificano la disciplina relativa alle disposizioni comuni del sistema sanzionatorio amministrativo.

In particolare il nuovo art. 196-quater introduce nel DLgs. 58/98 l’istituto dell’applicazione concordata delle sanzioni amministrative per le violazioni sanzionabili dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Mentre con il nuovo art. 196-quinquies (Pagamento in misura ridotta) si interviene sull’oblazione che, relativamente ad un elenco di violazioni (più ampio rispetto a quanto previsto dall’art. 194-quinquies che viene abrogato) connotate da scarsa offensività, consente di estinguere le violazioni contestate mediante il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale previsto, fermo restando che l’istituto non opera qualora il soggetto interessato ne abbia già usufruito nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

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