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Sabato, 25 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Per la contabilizzazione delle criptovalute si segue la gerarchia delle fonti

Apposite schede sono state elaborate dal tavolo tecnico composto da OIC e Agenzia delle Entrate

/ Alessandro GUELI

Sabato, 25 luglio 2026

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Con il provv. n. 200904 del 6 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato ulteriori istruzioni per l’aggiornamento e l’integrazione delle linee guida relative alla predisposizione di un efficace tax control framework, che si aggiungono alle precedenti adottate con i provv. Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2025 n. 5320, 7 agosto 2025 n. 321934 e 28 gennaio 2026 n. 33973.

Le istruzioni approvate con l’ultimo provvedimento hanno ad oggetto il “Trattamento contabile delle cripto-valute” e il “Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura”. Sono contenute in apposite schede allegate al provvedimento ed elaborate dal tavolo tecnico composto dall’Organismo italiano di Contabilità (OIC) e dall’Agenzia delle Entrate istituito col provv. Agenzia delle Entrate 10 ottobre 2024 n. 383481 per fornire istruzioni specifiche in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

La scheda dedicata alle criptovalute riguarda il caso di una società, il cui bilancio è redatto secondo le norme del codice civile, che ha acquistato criptovalute (nella specie bitcoin, ethereum e solana), aventi natura di valute digitali o virtuali registrate su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza, non emesse da un’autorità e che non danno luogo a un contratto tra il titolare e un’altra parte.

Nella parte della scheda relativa al trattamento contabile, l’OIC evidenzia preliminarmente che la contabilizzazione delle criptovalute non è trattata in modo specifico dai principi contabili nazionali. Trova pertanto applicazione la gerarchia delle fonti delineata dal documento OIC 11 (§ 4), secondo cui, in assenza di una disciplina per fatti aziendali specifici, la società è tenuta a individuare il trattamento contabile facendo riferimento, in via analogica, alle disposizioni dei principi contabili nazionali che trattano casi simili e, in via subordinata, alle finalità e ai postulati del bilancio.

Sotto il profilo della natura, l’OIC riconduce le criptovalute in esame alla definizione di bene immateriale di cui al documento OIC 24 (§ 9), trattandosi di beni:
- privi di consistenza fisica;
- non monetari, poiché non attribuiscono il diritto a incassare un importo di denaro quantomeno determinabile;
- individualmente identificabili, considerato che possono essere venduti separatamente dalla società.

In applicazione del criterio della destinazione, inoltre, l’OIC distingue la classificazione in bilancio delle criptovalute come segue:
- le criptovalute destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto e non sono assoggettate ad ammortamento poiché sono beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo, ferma restando l’applicazione del documento OIC 9 in tema di svalutazioni per perdite durevoli di valore;
- le criptovalute invece destinate alla vendita nel corso della normale operatività della società sono classificate tra le rimanenze ai sensi del documento OIC 13, inizialmente iscritte al costo di acquisto e successivamente valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dal mercato al netto dei costi di vendita.

Nella parte della scheda relativa al trattamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 110 comma 3-bis del TUIR, a norma del quale non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività. Ai sensi dell’art. 1 comma 132 della L. 197/2022 la disposizione si applica anche ai fini IRAP.

La disposizione mira a evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle criptoattività detenute dalle imprese, a prescindere dalle modalità di redazione del bilancio, restando invece imponibile la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale al momento della permuta con altri beni ovvero della cessione contro moneta. In continuità con i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30 (§ 3.5), ne consegue che i componenti valutativi delle criptoattività risultano irrilevanti sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, tanto nel caso di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali, quanto nel caso di iscrizione tra le rimanenze.

Con riferimento a quest’ultima ipotesi, come peraltro precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20 marzo 2025 n. 78, il comma 3-bis dell’art. 110 del TUIR costituisce una deroga in toto alla disciplina dettata dall’art. 92 del TUIR, prevedendo l’irrilevanza fiscale di tutti i componenti, positivi e negativi, che risultano dalla valutazione delle criptoattività, ivi compresi quelli derivanti dai criteri di quantificazione del magazzino. Conseguentemente, a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente, la società è tenuta a operare corrispondenti variazioni, in aumento o in diminuzione, nella dichiarazione dei redditi.

Alla luce di quanto sopra, la scheda potrebbe costituire un utile strumento per la definizione di procedure formalizzate, assicurando una mappatura coerente dei profili contabili e fiscali.

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