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LAVORO & PREVIDENZA

Tempo fino al 15 settembre per i pensionati che devono comunicare i redditi 2022

In caso di inadempimento, l’INPS revocherà in via definitiva le prestazioni collegate al reddito riferite a tale anno

/ Luca MAMONE

Martedì, 8 settembre 2026

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Così come già indicato dall’INPS con il messaggio n. 2394/2026, il prossimo 15 settembre 2026 scadrà il termine ultimo per i pensionati che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione reddituale relativa all’anno 2022.

I soggetti in questione, già informati con una specifica comunicazione, dovranno trasmettere i dati mancanti entro la predetta data presentando una domanda di ricostituzione reddituale.
Sul punto, si ricorda che la campagna di verifica reddituale RED 2023, riferita all’anno 2022, si è conclusa il 31 marzo 2025 e che ai sensi dell’art. 35 comma 10-bis del DL 207/2008, in caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti, la prestazione viene sospesa. Decorso il termine di 60 giorni dalla sospensione senza che l’interessato abbia trasmesso la comunicazione in argomento, la prestazione sarà revocata in via definitiva.

Per quanto riguarda la sospensione, l’INPS precisa che trova applicazione una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026, effettuata sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026.
Come accennato in precedenza, qualora la dichiarazione reddituale relativa al 2022 non venga presentata entro il predetto termine del 15 settembre 2026, l’INPS revocherà definitivamente le prestazioni collegate al reddito riferite a tale anno e provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Nel merito, con un comunicato pubblicato lo scorso 27 agosto (si veda “Pensioni di settembre con diverse novità in busta paga” del 29 agosto 2026), l’INPS ha precisato che per le pensioni ai superstiti sarà invece applicata la riduzione massima prevista dalla legge. Nell’occasione l’Istituto previdenziale ha altresì precisato che procederà, in entrambi i casi, al calcolo e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e non dovute.
Sono invece escluse da questa operazione le prestazioni assistenziali di invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni sociali.

Al fine di evitare la revoca della prestazione, il pensionato interessato deve dunque presentare una domanda di ricostituzione reddituale, indicando nell’occasione i redditi rilevanti relativi all’anno 2022.
Sul punto, con il citato messaggio n. 2394/2026, l’INPS ha reso noto che a tale fine è disponibile on line la domanda denominata “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.

Operativamente, la domanda può essere presentata, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Pensione e Previdenza”, “Domanda di pensione”, Aree tematiche, “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, Accedi all’Area tematica, “Variazione Pensione”, “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”.

L’Istituto previdenziale ricorda poi che l’accesso al servizio è altresì consentito per il tramite degli Istituti di patronato, ai quali gli interessati possono rivolgersi per l’assistenza nella presentazione della domanda.
Le Sedi INPS competenti per territorio avranno comunque cura di fornire ai pensionati interessati le necessarie informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e di definire con la massima tempestività le ricostituzioni reddituali in parola.

Decorso inutilmente il termine del 15 settembre 2026, l’Istituto procederà quindi alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite all’anno reddito 2022 e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e risultate non dovute per il medesimo anno.
Sempre con il messaggio n. 2394/2026, l’INPS ha altresì precisato che la revoca sarà disposta anche nei confronti dei titolari di pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro, per i quali non è stata applicata la trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026.

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