Linee guida non seguite con effetti sulla conferma del gestore della crisi come liquidatore
L’inosservanza, totale o parziale, delle Linee guida del Tribunale non incide invece sull’apertura della procedura
La lettura ragionata delle sentenze nn. 241/2026 e 258/2026, con le quali il Tribunale di Torino, rispettivamente il 13 giugno e il 23 giugno 2026, ha dichiarato l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, su domanda presentata dal debitore, ai sensi degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), fornisce, ad avviso di chi scrive, a interpreti e operatori del settore alcune preziose indicazioni operative nel contesto della procedura liquidatoria minore che qui ci occupa.
In primo luogo, è interessante osservare come la sentenza n. 258/2026 si sia soffermata su una questione di non poco conto e particolarmente attuale, sotto il profilo procedurale, ovverosia sul rapporto tra le Linee guida licenziate dal Tribunale e il CCII.
In questo caso, il riferimento corre a quelle specificamente pubblicate sul sito del Tribunale di Torino il 26 novembre 2025 e afferenti alla presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII, ma, ad avviso di scrive, nulla osta a che il principio e il ragionamento possano essere comunque estesi e applicati, allorché sorretti dalla medesima ratio, anche nel contesto delle ulteriori, oramai sempre più diffuse, Linee guida, circolari, disposizioni organizzative, Protocolli operativi predisposte e predisposti da altri Tribunale italiani e contenenti indicazioni operative rivolte agli operatori del settore, OCC e Gestori della crisi, nell’ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Segnatamente, la citata sentenza si occupa degli effetti, rispetto all’accoglimento o meno della domanda di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato nonché alla conferma o meno del Gestore della crisi nella conseguenziale nomina quale liquidatore, dell’inosservanza, parziale o totale, delle Linee guida, da parte del Gestore della crisi.
Sul punto, il Tribunale di Torino parrebbe aver tracciato la seguente chiara linea di confine:
- perché la domanda, al ricorrere ovviamente dei presupposti previsti dagli artt. 268 ss. del CCII, possa essere accolta e la procedura, dunque, aperta, occorre e, a tal fine, è sufficiente che il ricorso del debitore e la relazione del Gestore della crisi presentino i contenuti minimi di cui all’art. 269 commi 1 e 2 del CCII, in modo che il Tribunale sia in grado di valutare la sussistenza dei “requisiti essenziali” e dei “presupposti” per l’accoglimento della domanda; sicché pare potersi concludere che la mancata osservanza, totale o parziale, delle Linee guida, da parte del Gestore della crisi, non incide sull’apertura della procedura (sempre che, ovviamente, il mancato rispetto non coincida e implichi anche l’inosservanza dei precetti del CCII, il che condurrebbe a un rigetto della domanda);
- perché, invece, il Gestore della crisi venga poi successivamente nominato e, dunque, confermato quale liquidatore occorre, invece, che le indicazioni contenute nella relazione ex art. 269 comma 2 del CCII e la documentazione a essa allegata siano non soltanto puntuali e precise, ma anche aggiornate (e, dunque, non risalenti nel tempo rispetto alla data di deposito del ricorso), e tengano conto e così osservino le prescrizioni contenute nelle Linee guida (e nella check list), le quali in verità costituiscono “un parametro di controllo della completezza della documentazione”, completezza che, ove ravvisata come carente, sarà onere del (diverso) nominato liquidatore colmare; ciò parrebbe, pertanto, condurre ad affermare, pur dovendosi sempre operare una valutazione caso per caso, che il mancato rispetto delle Linee guida può in questo caso incidere sulla conseguente conferma del Gestore della crisi quale liquidatore.
In secondo luogo, quanto ai compiti del liquidatore, oltre ad approfondire taluni aspetti utili per ricostruire una aggiornata situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, secondo la sentenza n. 241/2026 occorre che questi proceda anche, allorché il debitore si fosse fatto assistere da un advisor sotto un profilo consulenziale e per la fase prodromica all’apertura della procedura, a richiedere al medesimo – la cui risposta “sarà valutabile nell’ambito dell’obbligo di collaborazione in vista della decisione sull’esdebitazione” – se abbia o meno corrisposto acconti “a qualsiasi soggetto” per attività di consulenza e/o finalizzata alla presentazione del ricorso, avendo cura di precisarne ammontare e titolo, per poi procedere alla verifica di tale credito in sede di ammissione allo stato passivo.
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