Ridefinita la timeline per l’applicazione delle disposizioni europee sull’IA
Il Digital Omnibus on AI, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, contiene molteplici interventi sul testo dell’AI Act
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri è stato pubblicato il c.d. “Digital Omnibus on AI”. Si tratta del Regolamento Ue 2026/1744, che modifica i Regolamenti 2024/1689 (c.d. “AI Act”), 2018/1139 e 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.
Il provvedimento è così strutturato: nell’art. 1 sono convogliati gli interventi modificativi inerenti all’AI Act; l’art. 2 concerne le variazioni al testo del Regolamento Ue 2018/1139; l’art. 3 racchiude le interpolazioni apportate al Regolamento Ue 2023/1230; l’art. 4 stabilisce, con portata generale, che il Digital Omnibus on AI entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue (vale a dire, il 27 luglio 2026) ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
In merito ai molteplici interventi sul testo dell’AI Act, si dà conto della ridefinizione delle tappe originariamente fissate dall’art. 113 del Regolamento Ue 2024/1689 per l’applicazione scaglionata delle varie disposizioni ivi contenute, soprattutto ai fini dell’individuazione degli obblighi che diverranno operativi a partire dal 2 agosto 2026.
Attraverso la modifica della lett. a) dell’art. 113 citato – che in origine aveva disposto l’applicabilità sin dal 2 febbraio 2025 per i capi I e II del Regolamento (rispettivamente recanti le “Disposizioni generali” e le prescrizioni, ex art. 5, in tema di “Pratiche di IA vietate”) – si introduce un’eccezione per i precetti di cui all’art. 5 § 1 comma 1 lett. b-bis) e b-ter) e all’art. 5 §§ 1-bis 1 e 1-ter, i quali troveranno applicazione a decorrere dal 2 dicembre 2026. La precisazione si è resa necessaria in relazione al fatto che le disposizioni citate (riguardanti il divieto di immissione sul mercato, di messa in servizio o di uso di sistemi di IA che generano o modificano contenuti sessualmente espliciti riconducili a una persona fisica senza il consenso della stessa) sono state aggiunte all’art. 5 dell’AI Act proprio dal Digital Omnibus on AI.
Ancora, per effetto della modifica della lett. c) dell’art. 113 del Regolamento 2024/1689, le sezioni 1, 2 e 3 del Capo III del regolamento medesimo si applicano dal:
- 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’art. 6 § 2 e dell’allegato III;
- 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’art. 6 § 1 e dell’allegato I.
Anche l’applicazione degli artt. da 102 a 110 del Regolamento 2024/1689, vale a dire l’insieme delle disposizioni finali per la modifica di vari Regolamenti e Direttive Ue, viene differita dal Digital Omnibus al 27 luglio 2026.
Tra le prescrizioni destinate a prendere il via a partire dal prossimo 2 agosto sono particolarmente degni di nota gli obblighi di trasparenza posti dall’art. 50 del Regolamento 2024/1689 a carico di fornitori (identificati con “una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito”) e deployer (intesi come “una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale”).
In sintesi, i fornitori dovranno assicurarsi che i sistemi di IA messi a disposizione delle persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che gli utilizzatori siano informati del fatto di stare interagendo con un sistema di IA; peraltro, ove si faccia riferimento a sistemi di IA che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, i fornitori devono garantire che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Su quest’ultimo fronte, si segnala che il Digital Omnibus on AI è intervenuto sull’art. 111 dell’AI Act stabilendo che i fornitori di sistemi di IA che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all’art. 50 entro il 2 dicembre 2026.
Dal 2 agosto 2026, i deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un deep fake dovranno rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Analogo obbligo grava sui deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.
A proposito dell’attuazione degli obblighi di trasparenza, si segnala che la Commissione europea ha adottato un Codice di condotta, al quale fornitori e utilizzatori possono aderire su base volontaria.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941