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CONTABILITÀ

Criptovalute da iscrivere al costo di acquisto

Classificazione tra le immobilizzazioni immateriali o tra le rimanenze a seconda della destinazione

/ Silvia LATORRACA

Mercoledì, 22 luglio 2026

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Le schede tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate n. 200904/2026, finalizzate a fornire Linee guida per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, analizzano, tra l’altro, anche il trattamento contabile delle criptovalute.
Il tema è da sempre caratterizzato da incertezze, a causa delle mancanza, nell’ambito dei principi contabili nazionali, di una disciplina specifica.

In considerazione di ciò, viene, in via preliminare, richiamato il documento OIC 11 (§ 4), secondo cui, nei casi in cui i principi contabili non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società sviluppa un trattamento contabile facendo riferimento, in via analogica, alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili e alle finalità e ai postulati di bilancio.

Entrando, poi, nel dettaglio, il documento si riferisce a una società OIC adopter, che ha acquistato criptovalute Bitcoin, Ethereum e Solana, con le seguenti caratteristiche:
- sono valute digitali o virtuali registrate su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza;
- non sono emesse da un’autorità; e,
- non danno luogo a un contratto tra il titolare e un’altra parte.
Si precisa, peraltro, che, nell’ambito delle schede tecniche, con il termine “cripto-valuta” si fa riferimento alla definizione fornita dall’IFRS Interpretation Committee (IFRIC) nell’Agenda Decision del giugno 2019 (contenente le indicazioni sul trattamento contabile delle criptovalute per i soggetti IAS/IFRS). La denominazione prescinde, quindi, dalle categorie giuridiche previste dal Regolamento Ue 2023/1114 (Markets In Crypto Asset Regulation, c.d. MiCAR).

Lo standard setter svolge, quindi, un’analisi volta a individuare la “natura” delle criptovalute, concludendo che le stesse rientrano nella definizione di bene immateriale prevista dal documento OIC 24 (§ 9), in quanto sono:
- prive di consistenza fisica;
- beni non monetari, perché non danno il diritto a incassare un importo di denaro determinato o determinabile;
- individualmente identificabili, perché possono essere vendute separatamente dalla società.

Venendo, poi, ad analizzare la classificazione in bilancio, l’OIC conferma l’orientamento che sulla materia sembrava prevalere in dottrina.
Viene, in particolare, richiamato il documento OIC 12 (§ 31), secondo cui la classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione.
Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società, si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le criptovalute in esame per un periodo prolungato di tempo.
Pertanto, laddove le criptovalute in esame siano destinate a rimanere in maniera durevole nel patrimonio della società, sono classificate tra le immobilizzazioni immateriali.

Laddove, invece, siano destinate alla vendita nel corso della normale operatività della società, sono classificate nelle rimanenze di magazzino, essendo beni immateriali acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni.
Sotto il profilo valutativo, la classificazione delle criptovalute tra le immobilizzazioni immateriali ne determina la rilevazione al costo di acquisto.

Per quanto attiene all’ammortamento, in linea generale, il documento OIC 24 (§ 60) stabilisce che il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Tuttavia, applicando in via analogica quanto previsto dal documento OIC 16 (§ 58) per le immobilizzazioni materiali, secondo cui “tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d’arte”, le schede tecniche ritengono che le criptovalute in questione non debbano essere assoggettate ad ammortamento.

Restano, invece, applicabili le disposizioni dell’OIC 9, in base al quale, se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore, imputando la differenza a Conto economico come perdita durevole di valore (§ 14).
A tal riguardo, l’OIC osserva che, per le criptovalute in esame, l’unica configurazione possibile di valore recuperabile è il fair value (cioè il prezzo che si percepirebbe per la vendita in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione; documento OIC 9, § 7), al netto dei costi di vendita.

La classificazione delle criptovalute tra le rimanenze determina, invece, l’applicazione del documento OIC 13. Pertanto, le cripto valute sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, che, nel caso di specie, è rappresentato dal fair value, al netto dei costi di vendita.

Da ultimo, lo standard setter precisa che eventuali modifiche delle politiche contabili precedentemente adottate, derivanti dalla pubblicazione delle schede tecniche, sono contabilizzate come cambiamenti di principi contabili ai sensi del documento OIC 29.

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