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IMPRESA

Condotte fraudolente potenzialmente rilevanti nell’accordo transattivo in CNC

Il rigetto dell’Agenzia delle Entrate deve essere sempre motivato e basato su fatti concreti

/ Francesco DIANA

Lunedì, 7 settembre 2026

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Con l’accordo transattivo ex art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali, alle Regioni e a gli enti locali (art. 4 comma 1 lett. a) n. 1 del DLgs. 147/2026), il pagamento, parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori.

Con riferimento alla pretesa dell’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio è intervenuto a chiarire diversi aspetti con la circolare n. 5/2026 tra cui, innanzitutto, che il debito fiscale oggetto di accordo è quello esistente alla data di presentazione della proposta.

A tal fine, ricevuta la proposta, l’Ufficio procede con la trasmissione della certificazione ex art. 88 comma 5 del DLgs. 14/2019, entro il termine ordinatorio dei 30 giorni successivi.
In questo modo, si attesta l’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, ma anche di quello non ancora iscritto a ruolo, piuttosto che derivante da ruoli vistati ma non ancora consegnati all’Agente della riscossione.

Nel debito è ricompreso anche quello derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate, nonché emergente da atti di accertamento, ancorché non definitivi.
Nello stesso termine, gli Uffici procedono anche con la notifica degli avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito.

La presentazione della proposta di accordo, tuttavia, non ha alcun effetto sui piani di rateizzazione in essere che continuano a produrre i propri effetti, indipendentemente dal trattamento che è riservato loro nella proposta stessa.
È possibile, infatti, che sia previsto il mantenimento del piano di ammortamento in essere, piuttosto che una sua prosecuzione temporanea sino alla data di efficacia dell’accordo.

In entrambi i casi è necessario che il contribuente proceda con il pagamento delle rate, secondo le scadenze pattuite, per evitare di incorrere nella decadenza del beneficio della dilazione.
Ciò non sembra escludere, tuttavia, la possibilità che si possa ottenere la misura cautelare di sospensione dei pagamenti rateizzati (Trib. Trapani 11 marzo 2025 e Trib. Napoli 17 gennaio 2025), provando la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora.

La corretta quantificazione del debito consente alle parti – debitore e Amministrazione finanziaria – di poter disporre dello stesso dato di partenza su cui sviluppare le interlocuzioni. Non è escluso che a seguito della certificazione si possa rendere necessario un aggiornamento del piano di risanamento e, di conseguenza, della proposta.

Quest’ultima, unitamente al suo corredo documentale, è sottoposto al c.d. iter procedimentale, finalizzato all’espressione dell’adesione ovvero del rigetto dell’accordo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’iter comporta la verifica formale e sostanziale della proposta e di tutta la documentazione richiesta dalla norma (attestazioni dei professionisti) ovvero allegata a vario titolo dallo stesso debitore (per esempio, piano di risanamento, relazione sulla fattibilità, perizie di stima, garanzie, contratti di affitto di ramo d’azienda, etc.).

Gli accertamenti riguardano l’attendibilità della situazione economico-patrimoniale, le effettive prospettive di risanamento, il valore di realizzo nell’ipotesi alternativa della liquidazione, oltre che la relativa convenienza, a paragone, della proposta.

Rileva anche l’esistenza di garanzie, i tempi e le modalità di soddisfazione della pretesa erariale, la redditività attesa e i benefici economici riconducibili, direttamente e indirettamente, alla continuità aziendale.
Non ultimo, attenzione è posta anche all’esistenza di condotte fraudolente di cui, tuttavia, la stessa Agenzia delle Entrate non fornisce alcun dettaglio.

In tal senso, utili potrebbero essere le indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare 29 dicembre 2020 n. 34, relativamente alla “valorizzazione” della condotta del contribuente.
Deve chiedersi, in particolare, quali siano le condotte che potranno eventualmente rilevare ai fini della valutazione: ad esempio, eventuali attività distrattive o decettive, i precedenti fiscali del contribuente, piuttosto che la sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali.

Analogamente occorre comprendere anche l’eventuale rilevanza dei casi di frode accertati (per esempio utilizzo di documentazione falsa, artifizi, raggiri, simulazione di operazioni): questi potrebbero evidenziare un atteggiamento del contribuente di scarsa collaborazione e trasparenza nei confronti del creditore pubblico.

Si tratta di elementi la cui rilevanza andrà verificata per il singolo caso concreto ma che, in ogni caso, si ritiene non possa mai tradursi in un “giudizio di meritevolezza”.
Il rigetto della proposta, infatti, deve essere sempre adeguatamente motivato e fondato su concreti elementi di fatto, idonei a dimostrare la non convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

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