False
ACCEDI
Lunedì, 7 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Tassazione sui differenziali da crediti d’imposta con sostitutiva complicata per gli studi

Lunedì, 7 settembre 2026

x
STAMPA

Gentile Redazione,
l’art. 3 del DLgs. 7 agosto 2026 n. 148 ha finalmente chiarito il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dall’acquisto e successivo utilizzo o cessione di crediti d’imposta da parte degli esercenti arti e professioni. La nuova disciplina supera il precedente orientamento che conduceva, in sostanza, alla tassazione separata del valore nominale del credito compensato rispetto al costo sostenuto per il suo acquisto, introducendo invece una più coerente imposizione sul margine effettivamente realizzato.

Resta tuttavia aperto un profilo applicativo di particolare interesse per le associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR. Il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 54 assoggetta il differenziale positivo a imposta sostitutiva del 26%, da versare direttamente nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi, ma non individua espressamente il soggetto tenuto alla liquidazione dell’imposta quando il credito è detenuto da uno studio associato.

Sul punto sembrano prospettabili due soluzioni. La prima, probabilmente più coerente sul piano sistematico, è che l’imposta sostitutiva venga liquidata e versata dall’associazione professionale, con esclusione del differenziale dal reddito ordinario imputato per trasparenza agli associati. La seconda prevede invece l’attribuzione pro quota del differenziale ai singoli associati, che provvederebbero autonomamente alla liquidazione del 26%.

A favore della prima tesi militano la natura sostitutiva del prelievo e l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate in tema di società semplici, secondo cui i redditi assoggettati a imposta sostitutiva non confluiscono nel reddito imputato ai soci. La seconda soluzione trova invece un possibile argomento nell’esperienza del concordato preventivo biennale, ove l’imposta sostitutiva viene versata direttamente dai soci o associati; si tratta però di un meccanismo fondato su specifici chiarimenti di prassi che, allo stato, mancano per la nuova disciplina dei crediti d’imposta.

La questione assume rilievo pratico immediato anche perché, a oggi, non risultano ancora pubblicati codici tributo, istruzioni dichiarative o chiarimenti ufficiali che consentano di individuare con certezza modalità di versamento e compilazione dei modelli dichiarativi.
Sarebbe quindi auspicabile un tempestivo intervento dell’Agenzia delle Entrate, tanto più considerando che la norma consente l’applicazione retroattiva ai crediti acquistati dal 2024 mediante dichiarazione integrativa.


Franco Di Ciaula
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

TORNA SU