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Lunedì, 7 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

In scadenza i contributi INPS degli operai agricoli per il primo trimestre 2026

La novità di quest’anno riguarda il premio INAIL, ridotto all’8,5%

/ Daniele SILVESTRO

Lunedì, 7 settembre 2026

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I datori di lavoro agricolo versano i contributi INPS (nonché il premio INAIL, riscosso dallo stesso Istituto di previdenza), relativi agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) o a tempo indeterminato (OTI), in quattro rate, anziché mensilmente come accade per la generalità dei datori di lavoro.

Per quanto concerne i contributi di competenza 2026 le scadenze sono le seguenti:
- 16 settembre 2026, per la contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- 16 dicembre 2026, per la contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
- 16 marzo 2027, per la contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
- 16 giugno 2027, per la contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).

L’INPS ha reso note le aliquote contributive da applicare alle aziende agricole per gli OTD e gli OTI per l’anno 2026 con la circ. n. 43/2026. In particolare, l’aliquota contributiva al FPLD è fissata nella misura del:
- 30,50% (di cui 8,84% a carico del lavoratore) per la generalità delle imprese agricole;
- 32,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore) per le aziende agricole, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

Per la determinazione dell’aliquota totale occorre poi aggiungere anche le contribuzioni minori, riportate negli allegati alla circolare, tra cui quella relativa alla disoccupazione (pari al 2,75%). In merito alla contribuzione sulla disoccupazione, si ricorda che le imprese cooperative e loro consorzi (inquadrate nel settore agricolo), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/84 non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75%, ma sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI per i lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo.

Ma la novità di quest’anno è rappresentata dalle aliquote INAIL. Fino al 2025 le aliquote INAIL erano fissate nelle seguenti misure: 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro; 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Per effetto della delibera n. 147 del 21 luglio 2025 del CdA dell’INAIL e dell’autorizzazione alla revisione dei contributi in agricoltura prevista dall’art. 1 comma 2 del DL 159/2025, dal 1° gennaio 2026 il contributo “Assicurazione INAIL in agricoltura” è stato ridotto all’8,5% (DM 1° aprile 2026). In particolare, le nuove misure dei contributi per l’assicurazione in agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/1965 per i lavoratori dipendenti sono (circ. INPS n. 43/2026 e circ. INAIL n. 18/2026):
- 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori montani).
La revisione dei contributi in agricoltura determina poi la contestuale cessazione dell’applicazione della riduzione ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013.

Confermate le agevolazioni per zone tariffarie, che si attestano nella misura del:
- 75% per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani);
- 68% per i territori svantaggiati.

Le agevolazioni per zone tariffarie sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’INPS nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79 (messaggio INPS n. 1666/2022).

Nell’importo da versare è compreso anche il contributo di finanziamento dell’EBAN per effetto della convenzione stipulata tra l’Istituto e l’Ente (circ. INPS n. 124/2014); il contributo viene versato con F24 e alle medesime scadenze.

Per quanto concerne sempre i datori di lavoro agricolo aventi alle proprie dipendenze OTD o OTI, è opportuno ricordare anche la scadenza del 10 ottobre 2026. Quest’ultima riguarda in particolare i soggetti che hanno sospeso gli adempimenti e i versamenti contributivi in scadenza tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 – ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DL 25/2026 – in seguito agli eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia dal 18 gennaio 2026.

In tale arco temporale (18 gennaio 2026 - 30 aprile 2026) ricadeva il versamento della contribuzione dovuta per il terzo trimestre 2025, il cui termine di versamento era fissato per il 16 marzo 2026. Gli importi sospesi devono essere versati utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e l’apposita codeline che sarà resa disponibile nella sezione “Dati complementari”, “Stampa lettera F24” del “Cassetto previdenziale del contribuente”.
Entro il 10 ottobre andranno anche inviati i flussi UniEmens/PosAgri sospesi (circ. INPS n. 49/2026).

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