Specifica istanza per la dilazione di pagamento dei debiti tributari nella CNC
Per le richieste fino a 72 rate mensili il potere dell’Ufficio è vincolato; fino a 120 rate va dimostrata una comprovata e grave situazione di difficoltà
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 luglio 2026 (Parte I), dedicata agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, fornisce importanti chiarimenti sulle misure premiali previste dall’art. 25-bis del DLgs. 14/2019 (CCII) nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
Tra queste assume particolare rilievo la possibilità di ottenere la rateazione dei debiti tributari non ancora affidati all’Agente della riscossione. Si tratta di uno strumento destinato a incidere significativamente sulla riuscita dei percorsi di risanamento, poiché consente di rendere sostenibili gli accordi conclusi all’esito della composizione negoziata.
L’agevolazione è riconosciuta quando il procedimento si conclude con uno degli accordi previsti dall’art. 23 comma 1 lett. a) o c) del CCII, purché pubblicato nel Registro delle imprese.
La dilazione ha carattere eccezionale e richiede la presentazione di una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate, contenente l’indicazione delle somme da rateizzare e degli estremi dell’accordo raggiunto.
Nella pratica professionale, la concessione del beneficio costituisce spesso una condizione imprescindibile per l’equilibrio finanziario dell’operazione e, per tale ragione, l’efficacia dell’accordo viene frequentemente subordinata a una condizione sospensiva legata all’accoglimento dell’istanza.
Presupposto essenziale è la sussistenza di una temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria. La circolare attribuisce particolare rilevanza alla sottoscrizione dell’istanza da parte dell’esperto indipendente, riconoscendole valore probatorio circa la presenza dei requisiti richiesti. Per le richieste fino a 72 rate mensili il potere dell’Ufficio è sostanzialmente vincolato: verificata la regolarità formale dell’istanza e la sottoscrizione dell’esperto, la dilazione deve essere concessa.
Diversa è l’ipotesi della rateazione fino a 120 rate mensili. In questo caso occorre dimostrare una comprovata e grave situazione di difficoltà, adeguatamente illustrata nell’istanza e attestata dall’esperto. L’Ufficio è chiamato a valutare non solo la gravità della situazione economico-finanziaria dell’impresa, ma anche la sostenibilità del piano e l’impossibilità di far fronte al debito mediante una dilazione più breve.
Proprio tale valutazione presenta possibili criticità applicative. Differenti approcci da parte degli uffici territoriali potrebbero infatti determinare risultati non uniformi in situazioni analoghe. Inoltre, la verifica della sostenibilità di un piano decennale si confronta con la struttura della composizione negoziata, nella quale i piani di risanamento raramente superano il quinquennio. Nel caso degli accordi di cui all’art. 23 comma 1 lett. a), la relazione dell’esperto è normalmente orientata a verificare la continuità aziendale per due anni e non per l’intera durata della rateazione.
La circolare precisa anche il rapporto tra l’art. 25-bis del CCII e l’art. 19 del DPR 602/73. Pur trattandosi di debiti non ancora iscritti a ruolo, la disciplina richiama, per quanto compatibile, le regole previste per la rateazione dei carichi affidati alla riscossione. Richiamando la risposta a interpello n. 443/2023, l’Agenzia conferma la possibilità di predisporre piani con rate di importo variabile e crescente nel tempo, in linea con le prospettive di recupero dell’impresa.
Particolarmente significativo è il chiarimento relativo agli interessi. Poiché il rinvio dell’art. 25-bis riguarda soltanto l’art. 19 e non l’art. 21 del DPR 602/73, che prevede il tasso del 6% per le rateazioni dei ruoli, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina generale dell’art. 1284 c.c. Gli interessi di dilazione devono quindi essere calcolati al tasso legale, con un evidente beneficio per il debitore.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la decadenza dal beneficio. L’art. 25-bis la prevede non solo in caso di omesso pagamento di una rata, ma anche qualora il debitore acceda successivamente a uno strumento di regolazione della crisi oppure intervengano l’apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata o l’accertamento dello stato di insolvenza. Tali eventi risultano incompatibili con la prosecuzione dei pagamenti individuali e trovano giustificazione nel principio della par condicio creditorum.
Infine, con riferimento al recupero delle somme residue dopo la decadenza, la circolare evidenzia che la richiesta di rateazione integra un riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione. Inoltre, il richiamo all’art. 19 del DPR 602/73 comporta l’applicazione del regime di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsto dalla stessa disposizione. In caso di perdita del beneficio, pertanto, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere all’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute e all’attivazione delle ordinarie procedure di riscossione.
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