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FISCO

La responsabilità del socio non modifica la competenza territoriale

La società si estingue, ma l’ufficio non cambia

/ Fabio FRONTONI

Sabato, 3 ottobre 2026

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Sul piano della competenza, quando la pretesa tributaria viene fatta valere nei confronti del socio di una società estinta, il domicilio fiscale del socio non determina lo spostamento della competenza dell’ufficio. È questo il punto su cui si sofferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25873 del 28 settembre 2026.

Il tema centrale della decisione riguarda la competenza territoriale dell’ufficio quando la società, destinataria dell’originaria attività di accertamento, è estinta e la responsabilità per i debiti tributari viene fatta valere nei confronti del socio.
Il dubbio è se, in questa situazione, la competenza debba essere individuata sulla base del domicilio fiscale del socio. La Cassazione risponde negativamente.

Il riferimento è all’art. 31 del DPR 600/1973, che collega la competenza dell’ufficio al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione. Nel caso esaminato, tale soggetto era la società. Il fatto che la responsabilità venga poi fatta valere nei confronti del socio non cambia questo dato.
La responsabilità del socio trova fondamento nell’art. 36 del DPR 602/1973 e, per gli aspetti civilistici, nell’art. 2495 c.c. Nessuna di queste disposizioni, osserva la Corte, prevede però uno spostamento della competenza territoriale. In sostanza, il soggetto nei cui confronti viene fatta valere la pretesa e quello che rileva per individuare l’ufficio competente possono non coincidere.

È questo il passaggio più significativo della pronuncia. L’estinzione della società modifica il quadro soggettivo della responsabilità, ma non modifica automaticamente il criterio con cui si individua l’ufficio competente.
La soluzione è coerente anche con il modo in cui si svolge l’attività di controllo. È l’ufficio competente nei confronti della società a effettuare gli accertamenti e a verificare, nell’ambito della propria attività, le eventuali responsabilità di amministratori, liquidatori e soci. Sarebbe quindi poco funzionale che, una volta individuata la responsabilità del socio, fosse necessario rivolgersi a un altro ufficio sulla base del suo domicilio fiscale. Il problema diventerebbe ancora più evidente in presenza di più soci con domicili fiscali diversi.

La Corte prende in esame anche la natura dell’obbligazione del socio. Il rapporto presenta certamente profili civilistici e si collega al particolare fenomeno successorio conseguente all’estinzione della società. Questo, tuttavia, non porta fuori dalla disciplina tributaria della competenza. La responsabilità viene infatti fatta valere attraverso un atto di accertamento tributario e lo stesso art. 36 del DPR 602/1973 stabilisce che essa sia accertata dall’ufficio mediante un atto motivato.

Principio affermato anche per gli obbligati solidali

Il tema della competenza territoriale torna, peraltro, anche nella fase successiva della riscossione, seppure con una disciplina distinta. In una recente pronuncia (n. 23090 del 13 luglio 2026) relativa alla notifica di una cartella a un socio di società di persone, la Cassazione ha infatti individuato nel domicilio fiscale della società, quale obbligato principale, il criterio rilevante per determinare la competenza dell’agente della riscossione.

Il collegamento tra le due questioni va però letto tenendo distinta la fase dell’accertamento da quella della riscossione.
Nel primo caso, oggetto della pronuncia sulla società estinta, si tratta di individuare l’ufficio competente a esercitare la potestà accertativa; nel secondo, invece, si discute della competenza dell’agente della riscossione nella notifica della cartella.

La vicenda riguardava una socia illimitatamente responsabile di una società in accomandita semplice, alla quale era stata notificata una cartella di pagamento per debiti tributari della società. La contribuente aveva contestato la competenza territoriale dell’agente della riscossione, sostenendo che dovesse rilevare il proprio domicilio fiscale e non quello della società.
La Corte ha respinto questa impostazione, affermando che, in presenza di un’obbligazione solidale dipendente, la competenza territoriale dell’agente della riscossione deve essere individuata con riferimento al domicilio fiscale del primo intestatario del ruolo, ossia, nel caso esaminato, della società quale obbligato principale. La Cassazione ha valorizzato la struttura del sistema della riscossione, osservando che il ruolo si forma nei confronti del debitore d’imposta e che la posizione del coobbligato dipende da quella dell’obbligato principale.

In definitiva, il domicilio fiscale del socio non sposta la competenza territoriale. Il criterio resta quello della società, obbligata principale.
Lo stesso principio emerge nella fase della riscossione: anche per la cartella notificata al socio, la competenza dell’agente della riscossione è stata individuata in base al domicilio fiscale della società, quale primo intestatario del ruolo.

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