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Giovedì, 1 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

La gestione del CPB passa attraverso il modello REDDITI 2026

Adesione e determinazione del reddito concordato vanno effettuate in dichiarazione

/ Alberto GIRINELLI

Giovedì, 1 ottobre 2026

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I contribuenti interessati all’applicazione del concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027 hanno poco più di un mese di tempo per decidere se aderire o meno alla proposta del Fisco; quest’anno i termini per l’opzione sono infatti allineati a quelli relativi alla presentazione del modello REDDITI 2026, per effetto di quanto previsto dall’art. 7-bis comma 3 del DL 38/2026.

Il modello REDDITI 2026 assume rilevanza, ai fini del CPB, sotto due profili:
- da un lato, deve essere utilizzato per formalizzare l’adesione al CPB 2026-2027, attraverso la compilazione del modello CPB, che può essere trasmesso congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, o in forma autonoma, allegando il frontespizio del modello REDDITI;
- dall’altro lato, consente il calcolo delle imposte dovute dai soggetti che nel 2025 hanno applicato il CPB, attraverso la compilazione del quadro CP.

Tale duplice funzione può essere utilizzata contemporaneamente dai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027; tali soggetti dovranno infatti compilare sia il quadro CP (relativamente al periodo di imposta 2025 oggetto di concordato), sia il modello CPB (per aderire al CPB 2026-2027).
Diversamente, i contribuenti che:
- hanno optato per il CPB 2025-2026, sono interessati esclusivamente alla compilazione del quadro CP;
- non hanno applicato il CPB nel 2025, e intendono aderire al CPB 2026-2027, compilano solo il modello CPB.

Il quadro CP del modello REDDITI 2026 consente, al pari dello scorso anno, di determinare l’imposta sostitutiva CPB (opzionale), il reddito concordato e il reddito effettivo; il reddito concordato, rettificato dalle eventuali variazioni di cui agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, viene poi riportato nel relativo quadro reddituale (RE, RF o RG), mentre il reddito effettivo, calcolato senza tenere conto dell’adesione al CPB, non viene considerato per il calcolo delle imposte, ma sarà rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 2 del DLgs. 13/2024.

L’imposta sostitutiva CPB consente l’applicazione di un’aliquota agevolata (del 10%, 12% o 15%, a seconda del punteggio ISA relativo al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato) alla differenza tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).

A decorrere dalle adesioni al CPB 2025-2026 perfezionate a partire dal 13 giugno 2025, le citate aliquote agevolate possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell’imponibile di 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, o l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES (ridotta al 20% in caso di applicazione per il periodo di imposta 2025 dell’IRES premiale).
La limitazione in commento non riguarda i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025, né i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026 prima del 13 giugno 2025: per tali soggetti, l’imposta sostitutiva CPB verrà quindi calcolata applicando le aliquote agevolate sull’intera base imponibile, senza applicazione di alcuna soglia.

La sopra descritta novità viene gestita nel modello REDDITI 2026 con l’inserimento della nuova colonna “comma 1-bis” presente nei righi CP1 (reddito d’impresa) e CP2 (reddito di lavoro autonomo), che deve essere compilata solo nel caso in cui la base imponibile indicata nella precedente colonna 3 sia superiore a 85.000 euro; in tal caso, è necessario indicare il codice:
- “1”, se il dichiarante ha aderito al CPB 2025-2026 a decorrere dal 13 giugno 2025;
- “2”, se il dichiarante ha aderito al CPB 2025-2026 non oltre il 12 giugno 2025, o se ha aderito al CPB 2024-2025.
L’indicazione del codice “1” comporta l’applicazione delle aliquote agevolate del 10%, 12% o 15% fino a concorrenza dell’importo di 85.000 euro; all’eccedenza verrà infatti applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, o l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

Cessazione o decadenza da segnalare nel quadro CP

Il quadro CP va compilato anche in presenza di una causa di cessazione di cui all’art. 21 del DLgs. 13/2024, o di una causa di decadenza di cui al successivo art. 22; tale circostanza deve infatti essere segnalata nella sezione di chiusura del quadro in commento, tenendo conto del fatto che:
- la cessazione del CPB comporta in ogni caso l’applicazione delle regole ordinarie per la determinazione del reddito imponibile;
- la decadenza dal CPB impone di considerare, ai fini della tassazione, il reddito concordato, se superiore al reddito effettivo.

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