Non produrre la liquidazione delle somme da rottamazione impedisce l’estinzione
In caso di sentenza definitiva sul ruolo, la rottamazione potrebbe essere inficiata
Con la pronuncia n. 25947 del 29 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha sancito che, ai fini dell’estinzione del processo derivante dalla riammissione alla rottamazione-quater, il debitore non può limitarsi a produrre la domanda di rottamazione e il bollettino di pagamento delle somme (o della prima rata), essendo altresì necessaria la produzione della comunicazione di liquidazione delle somme.
Solo in questo modo, secondo la Cassazione, è possibile verificare che la rottamazione si riferisca proprio alla cartella di pagamento oggetto del giudizio.
In ragione di quanto esposto, se agli atti non compare la comunicazione di liquidazione delle somme, l’estinzione per intervenuta rottamazione non può essere dichiarata e occorre procedere all’esame della causa.
Per comprendere la portata della pronuncia, occorre rammentare che per la rottamazione ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) e relativa riammissione ex DL 202/2024, nonché per la rottamazione ex L. 199/2025 (c.d. rottamazione-quinquies), il legislatore, a differenza delle edizioni precedenti, ha previsto che il giudizio si estingua in via anticipata rispetto al momento in cui si perfeziona la rottamazione.
L’art. 1 comma 87 della L. 199/2025 stabilisce infatti che “Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Può dunque accadere, nel caso in cui il ruolo rottamato sia impugnato, che il giudizio sulla cartella si estingua prima che la rottamazione si perfezioni, con la conseguenza che, se il debitore decade dalla rottamazione per mancato pagamento delle rate successive o dell’ultima rata, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi (ossia vengono meno i benefici della rottamazione), ma il processo (ormai estinto) non può più essere ripreso e il debitore perde il diritto a una pronuncia nel merito.
Tanto premesso, occorre interrogarsi sulla “sorte” della rottamazione dei ruoli in un caso come quello oggetto della sentenza, in cui il giudice, rilevando l’incompletezza della documentazione prodotta dal contribuente, rigetta per questo motivo l’istanza di estinzione (anticipata) del giudizio e decide il merito, quando la rottamazione, però, non è ancora perfezionata.
Laddove siano il giudice di primo o di secondo grado a decidere il merito della causa, la parte che ha interesse ben può impugnare la sentenza per chiedere al giudice del grado successivo, previa esibizione dei documenti, di dichiarare l’estinzione anticipata della lite per intervenuto pagamento della prima rata ex art. 1 comma 87.
Se però, come nel caso in commento, la lite pende davanti al giudice di legittimità, occorre stabilire se la sentenza pronunciata dalla Cassazione, che annulla o conferma il ruolo, possa impedire il perfezionamento della rottamazione, che si verifica, per legge, solo dopo il pagamento di tutte le rate.
Si ipotizzi quindi che il contribuente abbia rottamato una cartella di pagamento in pendenza del giudizio di cassazione, avendo nei termini presentato la domanda di rottamazione e pagato la prima rata, ma non lo abbia documentato.
La Corte, come avvenuto nel caso in commento, non può che decidere nel merito, non essendo integrate né una causa di estinzione anticipata del giudizio (per effetto del pagamento della prima rata ex art. 1 comma 87, non documentato), né una causa di cessazione della materia del contendere (per effetto del perfezionamento della rottamazione, non ancora avvenuta).
Se la Cassazione annulla definitivamente il ruolo, sebbene sia opportuna una conferma della giurisprudenza, si ritiene che il debitore possa legittimamente interrompere il pagamento delle rate della rottamazione per intervenuto annullamento del ruolo, con il dubbio della ripetibilità delle somme versate, giacché i pagamenti sono avvenuti manifestando adesione alla rottamazione e acquiescenza al ruolo.
Se invece la Cassazione conferma il ruolo, c’è il rischio che la sentenza, avendo efficacia di giudicato, possa inficiare gli effetti della rottamazione non ancora perfezionata, con la conseguenza che l’Agenzia potrebbe riscuotere il residuo importo per imposte, sanzioni e interessi.
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