Su registro e bollo agevolati per gli atti costitutivi di ETS nessun orientamento restrittivo
Il MEF conferma implicitamente che il trattamento non è applicabile solo agli enti già iscritti al RUNTS
L’interrogazione parlamentare n. 5-05802, del 29 settembre 2026, ha evidenziato un equivoco sull’operatività delle condizioni che consentono agli ETS di godere di alcune agevolazioni, relativamente alle imposte indirette, per gli atti costitutivi e gli atti di adeguamento statutario.
Circoscrivendo l’esame agli atti costitutivi, è utile ricordare che l’art. 82 del DLgs. 117/2017 stabilisce che:
- gli atti costitutivi di enti del Terzo settore (come definiti dal comma 1 del medesimo articolo, che include le cooperative sociali ed esclude le imprese sociali costituite in forma di società) scontano l’imposta di registro in misura fissa (200 euro);
- gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro;
- tutti gli atti posti in essere o richiesti dagli ETS (quindi, anche gli atti costitutivi) sono esenti dall’imposta di bollo.
Questa disciplina viene portata all’attenzione del Ministro dell’Economia con l’interrogazione in commento, che riferisce di “un orientamento interpretativo restrittivo” dell’Agenzia delle Entrate, “confermato anche nei recenti chiarimenti di prassi”, che circoscrive l’applicazione delle citate agevolazioni esclusivamente agli enti già formalmente iscritti al RUNTS, con l’effetto di svuotare di contenuto l’agevolazione. Secondo gli interroganti, in pratica, se l’atto costitutivo è necessario per ottenere l’iscrizione al RUNTS, ma questa ultima è presupposto indefettibile per ottenere il trattamento agevolato con riferimento alle imposte di registro e di bollo, si genera un circolo vizioso che impedisce l’effettiva applicazione dell’agevolazione.
Pertanto, è stato chiesto al Ministro dell’Economia “quali iniziative si intendano assumere al fine di modificare l’articolo 82 del Codice del terzo settore, al fine di estendere espressamente le esenzioni fiscali e le agevolazioni citate anche agli enti del Terzo settore (Ets) in fase di costituzione o di adeguamento statutario finalizzato all’iscrizione al Runts”.
La Sottosegretaria al MEF Sandra Savino, nel rispondere in Commissione Finanze alla Camera il 29 settembre scorso, in buona sostanza nega che esista un “orientamento restrittivo” dell’Agenzia delle Entrate che subordini l’accesso al beneficio “alla condizione che l’Ente risulti già formalmente iscritto al RUNTS al momento della presentazione dell’atto costitutivo o di adeguamento dello Statuto”.
Nel ricostruire brevemente il quadro normativo, il MEF ricorda che la regola per cui l’iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva della qualifica di ETS promana direttamente dalla legge, posto che l’art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017, definisce quali “enti del Terzo settore quelli costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, iscritti nel RUNTS”.
Tanto premesso, il MEF conferma che l’atto costitutivo dell’ETS “precede necessariamente l’iscrizione” al RUNTS, tanto che nella procedura delineata dall’art. 22 del DLgs. 117/2017, “è lo stesso notaio rogante a richiederla dopo aver ricevuto l’atto”.
Per quanto concerne gli aspetti fiscali, tuttavia, dopo aver ribadito che l’art. 82 contempla l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti posti in essere dagli ETS, l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi di ODV e la previsione dell’applicazione dell’imposta di registro fissa per gli atti costitutivi di ETS, nega, però che questa disciplina sia oggetto dell’interpretazione restrittiva paventata dagli interroganti.
Implicitamente, quindi, si conferma che il trattamento agevolato non risulta applicabile esclusivamente agli ETS già iscritti al RUNTS.
Va ricordato, infatti, che a favore dell’applicabilità dell’esenzione alle ODV, nelle more dell’iscrizione, si è espressamente pronunciata la nota Min. Lavoro e Politiche sociali 18 maggio 2020 n. 4314 (riprendendo il chiarimento espresso dalla circ. Agenzia Entrate 1° agosto 2011 n. 38, riferita alla disciplina previgente) secondo la quale l’esenzione dall’imposta di registro per le ODV è applicabile anche “nelle more dell’iscrizione nel RUNTS”, avendo, però, l’ente, “l’obbligo di comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia medesima che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo l’avvenuta iscrizione al pertinente registro..., fatto salvo il recupero delle imposte non pagate, con relativi interessi e sanzioni, nel caso di mancato perfezionamento dell’iscrizione in parola”.
Questa indicazione sembrerebbe estensibile anche agli altri contesti di operatività delle agevolazioni, come ad esempio, per l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 82 comma 5 del DLgs. 117/2017.
Per quanto concerne, poi, l’applicazione dell’imposta di registro fissa agli atti costitutivi di ETS, il Notariato, nello Studio n. 72/2018/T, aveva evidenziato come l’applicazione dell’imposta fissa agli atti costitutivi (non correlati ad atti di dotazione patrimoniale) derivi anche dall’applicazione della disciplina ordinaria dettata per gli atti non aventi contenuto patrimoniale (art. 11 della Tariffa, parte I, allegata all DPR 131/86).
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