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Il reverse charge in edilizia segue la tabella ATECO 2025

L’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema con riguardo al restauro di edifici storici

/ Emanuele GRECO

Venerdì, 25 settembre 2026

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Dal 1° aprile 2025, è divenuta operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente introdotta già dal 1° gennaio 2025), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007.

Per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia, l’IVA si applica con il meccanismo del reverse charge se dette prestazioni sono riconducibili, sul piano oggettivo, alle categorie di attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECOFIN 2004 (in questo senso si è espressa la circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2006) e in seguito alla tabella ATECO 2007 (circ. n. 14/2015).

L’ulteriore aggiornamento della tabella ATECO, a partire dal 1° aprile 2025, ha quindi posto agli operatori la tematica della riconducibilità alla disciplina del reverse charge per alcune prestazioni la cui collocazione nella tabella di riferimento è variata (si veda “Revisione dei codici ATECO con impatto sul reverse charge in edilizia” del 7 marzo 2025).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una prima risposta sul tema, nel corso della Videoconferenza di ieri, 24 settembre 2026, con la stampa specializzata.

Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria concerne le prestazioni riferite al “restauro di edifici storici”, ma le indicazioni potrebbero essere generalizzate.

Nella fattispecie, l’attività appena menzionata è confluita nel codice 91.30.01 “Conservazione e restauro del patrimonio culturale”, appartenente alla sezione S (“Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”) della tabella ATECO 2025.

La norma di riferimento, in forza della quale si applica il meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia, è l’art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72, letteralmente riferita alle prestazioni di servizi (diverse da quelle individuate dalla successiva lett. a-ter) “rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

Il carattere generico della formulazione normativa ha portato l’Agenzia delle Entrate a identificare, sul piano oggettivo, le prestazioni da ricondurre alla disciplina del reverse charge, facendo rinvio alle attività contenute nei codici ATECO 2007 della sezione F, riferiti alle attività di “Costruzioni”.

Il caso di specie esaminato è emblematico.
Le prestazioni che, sul piano oggettivo, rientrano nella descrizione dell’attività di “restauro di edifici storici”, secondo la tabella ATECO 2007 erano presenti nel codice 41.20.00, “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” della sezione F, mentre, come detto, attualmente sono state ricollocate nella sezione S, in base alla tabella ATECO 2025.

L’Agenzia conclude che l’applicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72 continua ad essere subordinata alla riconducibilità delle prestazioni nell’ambito della sezione F della classificazione ATECO vigente.

Nel caso delle prestazioni riferibili all’attività di “restauro di edifici storici”, pertanto, l’IVA è assolta secondo le regole ordinarie poiché detta attività è stata riclassificata al di fuori della sezione F, in conseguenza all’adozione della tabella ATECO 2025.

Tre le altre modifiche di collocazione, si annoverano le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente situate nella sezione F della tabella ATECO 2007 e, ad oggi, spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).

Possibile estensione ad altri servizi in edilizia

I medesimi canoni interpretativi potrebbero essere replicabili anche per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
La prassi amministrativa ha, infatti, ritenuto che, per le anzidette prestazioni, il meccanismo del reverse charge si renda applicabile solo quando esse sono individuate, sul piano oggettivo, dagli specifici codici ATECO contenuti nella circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2015.

Tra i possibili esempi, si segnalano i servizi di installazione di impianti elettrici. Nella circolare n. 14/2015 si fa menzione del codice 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione - inclusa manutenzione e riparazione). Secondo l’attuale classificazione, la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli annoverati nella circolare in parola.

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