Non si considera vendita di immobili la cessione di quote della società titolare degli stessi
Con la risposta a interpello n. 201, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un trust (opaco e discrezionale), con sede legale nelle Isole Vergini Britanniche, che risulta titolare di una partecipazione totalitaria della società Alfa, anch’essa costituita secondo il diritto delle Isole Vergini Britanniche, e il cui unico attivo è un immobile a uso abitativo detenuto da più di cinque anni nel Comune di Volterra.
Si sostiene che la società Alfa sia un soggetto interposto rispetto al trust, al fine di considerare fiscalmente “diretta” la cessione dell’immobile in argomento, nonostante sia stata formalmente ceduta la partecipazione nella società Alfa.
In questo modo, la plusvalenza sarebbe assoggettata alla disciplina ex art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR, in luogo dell’applicazione del regime impositivo previsto per le cessioni di partecipazioni in società immobiliari di cui all’art. 23 comma 1-bis del TUIR.
Quest’ultima norma qualifica come redditi imponibili in Italia le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall’alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato direttamente o indirettamente per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.
In merito, si invoca il comma 3 dell’art. 37 del DPR 600/73 in merito al possesso per “interposta persona”.
Tuttavia, nel caso di specie si osserva che dal punto di vista civilistico oggetto della cessione è la partecipazione societaria e non l’immobile che rimane di proprietà della società Alfa.
Pertanto, sempre dal punto di vista fiscale, il trust non residente realizza un reddito diverso di natura finanziaria che è imponibile in Italia ai sensi dell’art. 23 comma 1-bis del TUIR.
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