Soggette a IRPEF le mance del capo portiere dell’hotel
Con l’ordinanza n. 28419 del 4 novembre 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che le mance percepite dal “capo portiere” di un hotel rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 51 comma 1 del TUIR e, in quanto tali, sono interamente assoggettate a IRPEF.
Nel caso di specie, il dipendente aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato ad IRPEF le mance dallo stesso percepite e riscosse direttamente da soggetti terzi, senza alcuna relazione con il datore di lavoro (quest’ultimo non determina, non riscuote e non interferisce sugli importi).
Viene in sostanza data continuità all’orientamento della giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione secondo cui le erogazioni liberali a qualunque titolo percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le c.d. “mance”, rientrano nell’ambito della nozione omnicomprensiva di reddito di lavoro dipendente stabilita dall’art. 51 comma 1 del TUIR e, come tali, sono tassabili (cfr. Cass. n. 26510/2021).
La Corte evidenza come l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento.
Sul punto, giova ricordare anche che dal 2023 è in vigore uno specifico regime fiscale delle mance nei settori turistico-alberghiero e ristorazione (art. 1 commi 58-62 della L. 197/2022). In particolare, le somme destinate a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori operanti nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori:
- costituiscono reddito di lavoro dipendente;
- sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali regionali e comunali del 5% (al ricorrere delle condizioni e nei limiti previsti).
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