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FISCO

Nuovo credito d’imposta per i software in cloud

Nel Ddl. di bilancio l’agevolazione sarebbe prevista per il 2027, 2028 e 2029

/ Pamela ALBERTI

Martedì, 3 novembre 2026

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In arrivo il tax credit per gli investimenti in software in cloud. L’introduzione di tale agevolazione è prevista nel testo del Ddl. di bilancio 2027 e compenserebbe l’impossibilità di applicare gli iper-ammortamenti su tali beni.

La norma sull’iper-ammortamento, contenuta nell’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025, che dal 2027 confluisce nell’art. 364 del DLgs. n. 117/2026 (nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), non prevede infatti, diversamente dal passato, la possibilità di applicare l’agevolazione anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta.

Per superare tale limitazione, nel Ddl. di bilancio 2027 è previsto il riconoscimento, alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, di un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi di competenza, sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all’utilizzo di beni strumentali immateriali di cui all’Allegato F al DLgs. 117/2026 (corrispondente all’Allegato V alla L. 199/2025, che contiene l’elenco dei beni immateriali oggetto di iper-ammortamento).
Il credito d’imposta è comunque riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118 comma 10 del DLgs. n. 117/2026.
Viene inoltre previsto che il credito d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. n. 33/2025 (ex art. 17 del DLgs. 241/97), senza l’applicazione dei limiti alle compensazioni.

I criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annuali, saranno definiti da un successivo decreto.

Modifiche anche ad agevolazioni già esistenti

Il testo del Ddl. di bilancio 2027 contiene poi alcune modifiche a una serie di agevolazioni fiscali, riconosciute alle imprese, già esistenti.
Sempre in tema di beni 4.0, sono previste alcune modifiche con riguardo al credito d’imposta per investimenti 4.0 nel settore agricolo di cui all’art. 1 comma 454-459 della L. 199/2025, introdotto sostanzialmente per le imprese del settore che non possono beneficiare dell’iper-ammortamento, ma allo stato attuale di fatto non ancora operativo in assenza delle disposizioni attuative.
Il Ddl. di bilancio 2027 dispone che gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli Allegati IV e V alla L. 199/2025 siano finalizzati, altresì, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici. Viene quindi introdotta anche una specifica finalità energetica per gli investimenti agevolabili.
Sono poi incrementate le risorse disponibili per tale agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta spetti nei limiti massimi di spesa di 2,1 milioni di euro per l’anno 2026 e di 82,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (non più quindi solo 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028).
Resta fermo l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/97, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

È inoltre previsto, senza modifiche alla disciplina agevolativa, il rifinanziamento del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica ex art. 16 del DL 124/2023 (già riconosciuto fino al 2028 dalla L. 199/2025), incrementando i limiti di spesa a 2.400 milioni di euro per l’anno 2027 e a 1.250 milioni di euro per l’anno 2028.

Si segnala inoltre che il Ddl. di bilancio 2027 prevede un incremento della misura della super deduzione per nuove assunzioni ex art. 4 del DLgs. 216/2023, ordinariamente pari al 20% (o 30% per lavoratori meritevoli di maggior tutela). Nello specifico, per il 2027, il coefficiente di maggiorazione è pari all’80% qualora i nuovi assunti siano lavoratrici madri e al 40% per i soggetti di età inferiore ai 36 anni.

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