Imposta sostitutiva del 5% sui rinnovi contrattuali anche per il 2027
Agevolazione su incrementi corrisposti nel 2027, con decorrenza negli anni 2025, 2026 e 2027, in attuazione di rinnovi sottoscritti dal 2024 al 2027
Il Ddl. di bilancio 2027 ripropone anche per il prossimo anno l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali. L’obiettivo della misura, si ricorda, è quello di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario.
In particolare, la misura viene prevista mediante l’inserimento nel Testo unico delle imposte sui redditi (DLgs. 117/2026) dell’art. 360-sexies.
La norma del Ddl. di bilancio 2027 prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2027, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti in occasione dell’imposta sostitutiva sui rinnovi contrattuali del 2026 ex art. 1 comma 7 della L. 199/2025, il livello di contrattazione collettiva interessato dall’agevolazione dovrebbe essere anche per il 2027 la contrattazione collettiva nazionale, ovverosia i CCNL (circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2026).
Il testo del Ddl. di bilancio 2027 prevede però alcune precisazioni rispetto alla normativa della scorsa manovra che ha introdotto l’imposta sostitutiva per il 2026 (art. 1 comma 7 della L. 199/2025). Innanzitutto, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2027 devono avere infatti una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027.
Inoltre, si prevede che, fermo restando quanto previsto al primo periodo per gli incrementi retributivi aventi una decorrenza fissata negli anni 2025 e 2026, nel caso in cui nel corso del 2027 risulti sottoscritto un nuovo rinnovo contrattuale, l’imposta sostitutiva del 5% si applichi pro quota agli incrementi retributivi con riferimento ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle quote annuali riferite al periodo di imposta 2027.
Risultano poi esclusi dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 5% gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi il regime di tassazione separata.
Quanto alle condizioni di accesso all’agevolazione, viene confermato che possono fruire dell’imposta sostitutiva del 5% i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2026, non superiore a 33.000 euro.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 2/2026 e 3/2026), nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro. Se il lavoratore ha svolto nel 2026 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, il lavoratore deve comunicare all’attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro:
- consegnando le certificazioni uniche (CU);
- oppure tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
L’imposta sostitutiva viene applicata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, senza che il lavoratore debba presentare una specifica istanza. Resta la possibilità di rinuncia da parte del lavoratore; in pratica, il lavoratore può presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro nella quale chiede la non applicazione dell’imposta sostitutiva.
Il datore di lavoro (sostituto d’imposta) dovrà poi versare l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali. Sul punto, si segnala che, per l’anno 2026, i codici tributo per il versamento sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 3/2026.
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