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FISCO

Per i contribuenti forfetari in arrivo l’aumento della soglia di ingresso

Sotto il profilo delle imposte dirette il regime diventerebbe applicabile fino a 100.000 euro

/ Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

Venerdì, 30 ottobre 2026

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La soglia di ricavi e compensi per l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 dovrebbe passare dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro, stando a quanto annunciato dal Consiglio dei Ministri con il comunicato stampa al termine della riunione nella quale è stato approvato il Ddl. di bilancio 2027. In attesa dell’avvio dell’iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva della legge di bilancio, è possibile formulare alcune considerazioni sulla novità, considerato il notevole impatto sui contribuenti.

L’innalzamento del limite a 100.000 euro porterebbe ad allargare ulteriormente la platea dei soggetti interessati al regime agevolato, che diventerebbe verosimilmente il regime naturale per un elevato numero di persone fisiche che svolgono attività di impresa, arte o professione. La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva al 15% in luogo delle aliquote progressive IRPEF e delle relative addizionali, regionale e comunale, per livelli di ricavi e compensi fino a 100.000 euro consentirebbe, infatti, nella maggior parte dei casi, di maturare un risparmio fiscale significativo, fermo restando che l’effettiva convenienza in termini fiscali va comunque verificata caso per caso, potendo subire variazioni al ricorrere di determinate condizioni.
Ad esempio, a parità di compensi per 100.000 euro percepiti da un professionista, l’applicazione del regime forfetario porterebbe a un reddito disponibile (calcolato considerando i costi sostenuti e gli oneri fiscali e contributivi) maggiore di oltre 20.000 euro, rispetto a quello individuato applicando la tassazione IRPEF ordinaria.

Assumendo che la novità entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027, per l’accesso o la permanenza nel regime per il 2027 si dovrà tenere conto della nuova soglia di 100.000 euro, da verificare con riferimento all’anno precedente (2026), computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2026, i quali seguono il principio di competenza.
Ipotizzando l’approvazione definitiva della modifica, il soggetto che ha percepito entro il 31 dicembre 2026 ricavi o compensi per un ammontare complessivo di 95.000 euro potrebbe applicare il regime forfetario (o continuare a utilizzarlo), atteso che l’ammontare percepito risulterebbe inferiore al nuovo limite di 100.000 euro. La logica è la stessa di quella dei precedenti innalzamenti della soglia di accesso al regime forfetario (il limite di 85.000 euro ha sostituito quello precedente di 65.000 euro, applicabile fino al 2022).

Risulta invece innovativo il meccanismo che dovrebbe operare ai fini IVA, considerato che, secondo quanto indicato dal comunicato di Palazzo Chigi, il limite rimane fissato a 85.000 euro, in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea. Occorre infatti rammentare che l’estensione della soglia costituisce una misura di deroga all’art. 284 della direttiva 2006/112/Ce, in base al quale gli Stati membri possono concedere tali agevolazioni, ai fini IVA, entro un volume d’affari non superiore a 85.000 euro. Un’estensione a 100.000 euro comporterebbe quindi necessariamente la presentazione di una richiesta di autorizzazione alla Commissione Ue (si veda l’art. 395 della direttiva 2006/112/Ce).

In linea generale, i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 beneficiano di un regime di franchigia ai fini IVA che li esonera dalla gran parte degli obblighi e degli adempimenti connessi; tali soggetti, ad esempio, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa per le operazioni domestiche, non detraggono, per qualunque operazione, l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi e sono esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA (salvo eccezioni) e da tutti gli obblighi di natura contabile e dichiarativa previsti dal DPR 633/72.

Stando alle prime anticipazioni, quindi, a partire dal 2027, la disciplina del regime forfetario potrebbe seguire binari distinti:
- i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi fino a 85.000 euro potranno applicare il regime agevolato in misura piena, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA, al pari degli scorsi anni;
- i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi per importi superiori a 85.000 euro, ma entro la nuova soglia di 100.000 euro, avrebbero accesso al regime agevolato solo per quanto riguarda le imposte dirette.
In tale ultimo caso, sarà possibile beneficiare dell’applicazione dei coefficienti forfetari e dell’aliquota agevolata (al 15% o al 5%), ma non delle semplificazioni ai fini IVA.

Sotto un altro profilo, i contribuenti interessati all’applicazione del regime forfetario nel 2027 devono tenere conto del fatto che, in assenza di ulteriori interventi (attualmente non annunciati), il limite relativo al possesso, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, di redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui all’art. 1 comma 57 lett. d) della L. 190/2014 scenderà da 35.000 a 30.000 euro.

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