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FISCO

Ricevere una cartella dall’Agenzia non basta per provare l’inadempimento del commercialista

La Cassazione ha fornito il chiarimento esaminando l’incarico intercorso tra avvocato e commercialista

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 ottobre 2026

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Con l’ordinanza 28 ottobre 2026 n. 28018, la Corte di Cassazione torna a occuparsi di responsabilità professionale del commercialista, analizzando il caso di un avvocato che aveva adito l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno che riteneva di aver subito a causa dell’inadempimento contrattuale realizzato dal professionista a cui aveva affidato, dal 2017 al 2019, l’incarico di “consulenza fiscale continuativa”.

In particolare, il cliente riteneva che il commercialista fosse venuto meno agli obblighi derivanti dal mandato professionale per tre ragioni:
- in primo luogo, non aveva provveduto a chiedere la definizione agevolata ex DL 119/2018 con riferimento ad alcune delle cartelle esattoriali che l’avvocato gli aveva chiesto di “rottamare”;
- in secondo luogo, aveva compiuto errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, a cui era conseguita l’applicazione di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- infine, non aveva controllato la regolarità contributiva dei dipendenti dello studio legale.

I giudici di merito rigettano tutte le richieste dell’avvocato, il quale propone ricorso in Cassazione, ove, infine, le doglianze vengono dichiarate inammissibili, in buona parte per ragioni processuali.

Nell’ordinanza, però, la Suprema Corte enuncia alcuni principi interessanti, in specie in relazione alla questione della mancata rottamazione.
La Cassazione rileva, infatti, che, nel caso di specie, le cartelle indicate dall’avvocato non erano “rottamabili”, in quanto consegnate dopo il 31 dicembre 2017, risultando escluse dal campo di applicazione della definizione agevolata di cui al DL 119/2018.
Come rilevato dalla Corte d’Appello, ai fini della rottamazione non rileva l’anno di imposta, bensì la data di affidamento del carico alla Riscossione, sicché nel caso di specie, in concreto, nessun inadempimento poteva essere rinvenuto nel comportamento del commercialista, posto che le cartelle non erano “rottamabili”, in forza di legge.

Inoltre, in questo contesto, il professionista non può incidere sulle cartelle ammesse, posto che “è il concessionario della riscossione a fornire l’elenco dei debiti rottamabili”.

Ancora, il cliente/avvocato lamentava che il professionista avrebbe dovuto comunque prospettargli tutte le soluzioni, “sia quelle praticabili che quelle non praticabili”; la Cassazione, soffermandosi sulla “diligenza del professionista”, osserva che se è “obbligo del commercialista di fornire «tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente» e di «prospettare allo stesso, quale che sia l’oggetto specifico della prestazione, tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che non sono suscettibili di essere percorse»”, nel caso di specie non si era, però, verificato alcun danno in capo al cliente, in quanto è stato accertato che “le cartelle de quibus non erano rottamabili ai sensi del D.L. 119/2018”.

L’avvocato è un cliente qualificato

In merito alla prova necessaria per suffragare la domanda risarcitoria per inadempimento del mandato professionale, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di merito, secondo il quale “le contestazioni mosse al commercialista non possono ritenersi provate per il solo fatto” che il cliente abbia ricevuto una cartella di pagamento.

Infine, per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata verifica della regolarità contributiva dei dipendenti dello studio legale, secondo la Cassazione assume rilievo anche il fatto che il cliente svolgesse la professione di avvocato, circostanza che lo rendeva “cliente qualificato”, sicché “non era certamente onere del consulente fiscale tenerlo indenne dalle azioni di recupero dell’Amminsitrazione finanziaria, se fondate su una effettiva insolvenza contributiva”.

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