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Venerdì, 30 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

OPINIONI

Tutela della regolarità contributiva come presidio della continuità aziendale

Da preservare la capacità di adempimento dell’impresa, affinché la continuità assicuri contributi correnti e pagamento integrale del pregresso

/ Matteo DE LISE, Maria SCAMARDELLA e Nicola PALLADINO

Venerdì, 30 ottobre 2026

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Pubblichiamo l’intervento di Matteo De Lise, Presidente dell’ODCEC di Napoli, Maria Scamardella, commercialista e Nicola Palladino, avvocato.

Nella composizione negoziata, la continuità aziendale può scontrarsi con l’impossibilità di ottenere un DURC regolare per debiti previdenziali pregressi. Negli appalti pubblici, nelle costruzioni e nei servizi, l’irregolarità può impedire nuove commesse, ostacolare l’esecuzione dei contratti e bloccare gli incassi, compromettendo il risanamento.

Ne deriva una contraddizione: anche un’impresa con contratti potenzialmente redditizi può essere costretta a interrompere l’attività, perdendo le risorse necessarie a pagare gli stessi enti previdenziali. Occorre quindi verificare se il Codice della crisi consenta di neutralizzare temporaneamente gli effetti ostativi dei debiti anteriori, garantendo il pagamento della contribuzione corrente e l’integrale soddisfacimento di quella pregressa.

L’art. 3 del DM 30 gennaio 2015 disciplina la regolarità contributiva e, al comma 2, contempla situazioni nelle quali la presenza di debiti non impedisce il rilascio del DURC: rateizzazioni concesse dagli enti previdenziali o dagli agenti della riscossione, sospensioni dei pagamenti previste dalla legge e sospensioni delle cartelle o degli avvisi di addebito a seguito di ricorso giudiziario. La regolarità, dunque, non coincide necessariamente con l’assenza di obbligazioni insoddisfatte.

Sull’ultima ipotesi, prevista dalla lettera f), si concentra il confronto giurisprudenziale. Il Tribunale di La Spezia, con provvedimento del 27 luglio 2026, ha ritenuto che la conferma, ai sensi dell’art. 19 del CCII, della misura protettiva che vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, sospenda giudizialmente la riscossione coattiva dei contributi anteriori. Secondo questa interpretazione, trova applicazione la disposizione regolamentare, con diritto al DURC purché non esistano ulteriori debiti contributivi estranei alla sospensione.

Resta controversa l’equiparazione tra sospensione delle azioni esecutive e sospensione della cartella o dell’avviso di addebito, espressamente richiesta dalla norma. Per superare l’incertezza sull’effetto automatico delle misure protettive, si può prospettare una domanda cautelare atipica ai sensi dell’art. 19 del CCII, ove ne ricorrano i presupposti.

La richiesta avrebbe a oggetto la sospensione temporanea degli effetti delle cartelle dell’Agenzie delle Entrate-Riscossione e degli avvisi di addebito INPS relativi ai contributi maturati prima dell’accesso alla composizione negoziata. Diversamente dalla protezione dell’art. 18 del CCII, che impedisce le iniziative esecutive e cautelari dei creditori interessati, il provvedimento inciderebbe direttamente sui titoli individuati, per il tempo necessario a tutelare trattative e risanamento.

La finalità sarebbe ricondurre espressamente il caso all’art. 3 comma 2 lettera f) del decreto, consentendo il provvisorio allineamento di portale VeRA e sportello INAIL e inibendo gli automatismi di blocco riferiti ai carichi anteriori inclusi nella procedura. La tutela riguarderebbe gli effetti dei titoli di riscossione, non un ordine di rilascio del DURC: quest’ultimo resterebbe una conseguenza da verificare autonomamente secondo la disciplina previdenziale.

Questa impostazione mira a preservare la capacità di adempimento dell’impresa, affinché la continuità assicuri contributi correnti e pagamento integrale del pregresso, con un risultato migliore dell’alternativa liquidatoria.
Il confronto tra giurisprudenza, dottrina e professionisti potrà consolidare un’interpretazione coerente con il Codice e favorire, se necessario, un chiarimento legislativo. Il diniego può pure danneggiare le ragioni degli stessi enti creditori.

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