Accertamenti per gli impatriati al Sud con acquisto della casa fuori Regione
Per gli Uffici il trasferimento della dimora fa perdere il 90% fin dal primo anno, ma la tesi presta il fianco a più obiezioni
La circ. dell’Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2020 n. 33 aveva aperto una prospettiva significativa per i lavoratori impatriati che fissano la residenza in una delle Regioni del Mezzogiorno di cui al comma 5-bis dell’art. 16 del DLgs. 147/2015: il riferimento alla nozione civilistica di residenza consentiva di fruire della detassazione “rafforzata” del 90% anche lavorando in un’altra Regione, in modalità agile o in trasferta, purché il contribuente rientrasse appena possibile presso la residenza e vi mantenesse il centro degli affetti familiari e sociali (si veda “Impatriati al sud Italia con il beneficio «rafforzato» anche in smart working” del 27 gennaio 2021).
Proprio quell’apertura è oggi il terreno di un nuovo filone accertativo. Gli Uffici stanno notificando i primi schemi d’atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, con un fattore di innesco ricorrente: l’acquisto, da parte dell’impatriato, di un’abitazione in una Regione non agevolata, tipicamente quella della sede del datore di lavoro.
Dall’acquisto l’Ufficio desume il venir meno della dimora abituale al Sud e, sulla scorta della risposta a interpello n. 76 dell’11 marzo 2026, ne trae una conseguenza gravosa: poiché la residenza agevolata dovrebbe permanere per l’intero quinquennio, il successivo trasferimento precluderebbe il 90% fin dal primo anno, con applicazione della misura ordinaria del 70% sull’intero periodo.
L’impostazione merita più di un rilievo critico. Anzitutto, l’acquisto di un immobile non equivale al trasferimento della dimora abituale: proprietà e residenza ex art. 43 c.c. si collocano su piani distinti, e la stessa circ. n. 33/2020 ammette che l’impatriato lavori stabilmente fuori dalla Regione di residenza. Un’abitazione nel luogo di lavoro può quindi essere un appoggio funzionale alle trasferte o un investimento, senza spostare il centro della vita del contribuente.
Sul piano probatorio, peraltro, la permanenza della residenza anagrafica nella Regione agevolata costituisce una presunzione relativa favorevole al contribuente: la prova del trasferimento della dimora, fatto sopravvenuto posto a fondamento della ripresa, grava sull’Ufficio, anche alla luce dell’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92.
In secondo luogo, la perdita retroattiva del beneficio non trova appiglio testuale. Il comma 5-bis collega la maggiorazione al trasferimento della residenza nelle Regioni indicate, mentre l’unica decadenza prevista dall’art. 16 è quella del comma 4, legata alla mancata permanenza in Italia per almeno due anni. Il requisito della permanenza al Sud per tutto il quinquennio è una costruzione di prassi e, anche a volerla condividere, la rideterminazione dovrebbe operare al più dal periodo d’imposta del trasferimento.
Occorre poi considerare il profilo sanzionatorio. Prima della risposta a interpello n. 76/2026 il tema non era disciplinato dalla norma né chiarito dalla prassi; pertanto per le annualità anteriori sarebbe spendibile la non punibilità per obiettive condizioni di incertezza.
Va ricordato, inoltre, che la maggiorazione del comma 5-bis riguarda i soli lavoratori che hanno trasferito la residenza entro il 2023, essendo il regime stato sostituito dall’art. 5 del DLgs. 209/2023. La tesi della perdita fin dal primo anno spinge così gli Uffici a recuperare le annualità più risalenti, a partire dal 2020, il cui termine ex art. 43 del DPR 600/73 scade il 31 dicembre 2026: da qui il flusso di schemi d’atto, destinato verosimilmente a intensificarsi.
Il vero rischio, tuttavia, si annida nei dettagli dell’operazione di acquisto, più che nell’acquisto in sé. L’Ufficio valorizzerà come ammissioni le dichiarazioni del contribuente: la richiesta dell’agevolazione “prima casa” con l’impegno a trasferire la residenza nel Comune entro diciotto mesi, la detrazione degli interessi del mutuo ex art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR, che presuppone l’adibizione ad abitazione principale, l’esenzione IMU, le utenze e la TARI a tariffa residenti.
Anche in tali casi la partita si gioca sulla prova, da impostare già nella risposta agli inviti e ai questionari e poi nelle osservazioni allo schema d’atto. Occorrerà dimostrare, almeno davanti agli Uffici, quanto richiesto dalla stessa circ. n. 33/2020: la dimora abituale e l’intenzione di abitarvi stabilmente o, per chi lavora altrove, il rientro appena possibile e il mantenimento al Sud del centro degli affetti familiari e sociali. Rilevano, in concreto, la residenza del nucleo familiare, la scuola dei figli, il medico di base, i consumi delle utenze, le spese della vita quotidiana e le relazioni sociali.
In definitiva, a decidere è la dimora effettiva del contribuente. Una difesa costruita per tempo può evitare che una scelta patrimoniale si traduca nella perdita di un beneficio significativo.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941