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Venerdì, 30 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Durante la liquidazione la nomina obbligatoria del controllore di srl potrebbe essere inutile

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 ottobre 2026

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Il Tribunale di L’Aquila, nel decreto del 14 agosto scorso, si sofferma sull’art. 2477 comma 5 c.c., che attribuisce al tribunale un potere sostitutivo finalizzato ad assicurare l’effettività dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di srl nei casi previsti dalla legge.
Si osserva, in particolare, come lo stato di liquidazione volontaria della società non escluda, di per sé e in astratto, l’applicabilità di tale disposizione.

Occorre, tuttavia, debitamente considerare l’ipotesi in cui risulti che l’attività sociale sia cessata, che la fase liquidatoria non presenti operazioni gestorie o liquidatorie di significativa consistenza e che non vi sia attivo da amministrare o distribuire.
Infatti, in mancanza di specifici elementi indicativi della pendenza di attività liquidatorie di significativa consistenza e dell’esistenza di un patrimonio sociale da preservare o di concrete esigenze di vigilanza nell’interesse dei soci, dei creditori o dei terzi, la nomina giudiziale dell’organo di controllo o del revisore, seppure astrattamente prevista dal meccanismo sostitutivo di cui all’art. 2477 comma 5 c.c., si risolverebbe in un adempimento meramente formale, non proporzionato alla situazione concreta della società e privo di apprezzabile utilità funzionale.

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