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FISCO

Contributi in chiaro nel modello REDDITI 2026

Dal periodo d’imposta 2024 i contributi in conto capitale non possono essere rateizzati

/ Silvia LATORRACA

Venerdì, 30 ottobre 2026

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I contributi in conto capitale sono stati recentemente oggetto di due interventi normativi, emanati in attuazione della riforma fiscale, volti a uniformare, per quanto possibile, il trattamento fiscale a quello contabile.

In primo luogo, l’art. 9 comma 1 lett. a) del DLgs. 192/2024 ha modificato l’art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR (dal 2027, art. 97 comma 3 lett. b) del DLgs. 117/2026), eliminando, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la facoltà di tassare i contributi in conto capitale in un numero massimo di cinque quote di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta del relativo incasso.

Pertanto, dal 2024 (per i soggetti “solari”), i componenti di reddito in esame concorrono alla formazione del reddito interamente nell’esercizio in cui sono incassati (secondo il principio di cassa), senza possibilità di rateizzazione.
Per effetto del regime transitorio di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 192/2024, i contributi in conto capitale incassati entro il termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (e, quindi, entro il 2023, per i soggetti “solari”) hanno, invece, continuato ad essere assoggettati al regime previgente.

Le imprese che, con riferimento a tali contributi, hanno optato per la rateizzazione devono, quindi, far concorrere alla formazione del reddito, in base al piano originario, le eventuali quote residue non ancora tassate.
Tale intervento ha prodotto implicitamente effetti anche sui contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche, che, per effetto del rinvio all’art. 88 comma 3 del TUIR operato dall’art. 108 comma 3 del TUIR (dal 2027, art. 117 comma 3 del DLgs. 117/2026), costituivano contributi in conto capitale e concorrevano a formare il reddito secondo i criteri ivi previsti.

In questo ambito, l’art. 5 comma 1 lett. e) e comma 2 lett. e) del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo “Omnibus”) è successivamente intervenuto sopprimendo, per i contributi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (e, quindi, dal 2026, per i soggetti “solari”), il predetto rinvio.
Per effetto di tale modifica, i contributi destinati a coprire spese di ricerca rilevate quali costi d’esercizio concorrono alla formazione del reddito come ricavi ex art. 85 comma 1 lett. g) e h) del TUIR (dal 2027, art. 94 comma 1 lett. g) e h) del DLgs. 117/2026) secondo il principio di competenza.
I contributi destinati a coprire spese di sviluppo capitalizzate concorrono, invece, alla formazione del reddito in base all’ammortamento dell’immobilizzazione cui si riferiscono.

In questo caso, l’art. 5 comma 6 del DLgs. 148/2026 ha definito un regime transitorio in base al quale:
- i contributi che hanno già concorso a formare il reddito (perché incassati fino al 2025) non assumono rilevanza nel periodo d’imposta 2026 e nei successivi (ancorché si verifichino i presupposti per la loro imposizione secondo il regime vigente);
- i contributi che non hanno concorso a formare il reddito (perché non ancora incassati fino al 2025) assumono rilevanza nel periodo d’imposta 2026 e nei successivi quando si verificano i presupposti per la loro imposizione sulla base della disciplina previgente (cioè nel momento dell’incasso).

Entrambi gli interventi normativi analizzati devono essere considerati nella compilazione del modello REDDITI 2026.
Si consideri, a titolo di esempio, il caso di un contributo in conto capitale rilevato contabilmente nell’esercizio 2025, ma incassato nel successivo esercizio 2026.
Nel modello REDDITI 2026, occorre operare una variazione in diminuzione (da indicare nel rigo RF55 con il codice 99) pari all’importo del contributo rilevato a Conto economico ma non ancora incassato.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del relativo incasso (nell’esempio prospettato, si tratterebbe del modello REDDITI 2027), occorrerà, invece, operare una variazione in aumento (da indicare nel rigo RF8) pari all’ammontare percepito.

Si consideri, invece, il caso di un contributo in conto capitale incassato nell’esercizio 2023, con riferimento al quale il contribuente ha optato per la rateizzazione in cinque quote costanti.
Nel modello REDDITI 2026, occorre operare, in applicazione del regime transitorio di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 192/2024, una variazione in aumento (da indicare, anche in questo caso, nel rigo RF8) per far concorrere alla formazione del reddito la quota residua (non ancora tassata) relativa al periodo d’imposta 2025.

Si consideri, infine, il caso di un contributo destinato a coprire spese di ricerca rilevate quali costi d’esercizio, rilevato contabilmente nel 2025, ma incassato nel 2026. In applicazione del regime transitorio di cui all’art. 5 comma 6 del DLgs. 148/2026, tale contributo deve concorrere a formare il reddito nel periodo d’imposta dell’incasso.

Nel modello REDDITI 2026 dovrebbe, quindi, essere operata una variazione in diminuzione, che, in mancanza di indicazioni specifiche, sembrerebbe corretto indicare nel rigo RF55 con il codice 99.
Nel modello REDDITI 2027 seguirà evidentemente una corrispondente variazione in aumento.

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