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Venerdì, 30 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Il controllo ministeriale sulle fiduciarie «statiche» è un dovere giuridico

L’amministrazione può esercitare discrezionalità in ordine a programmazione e frequenza delle ispezioni

/ Cecilia PASQUALE

Venerdì, 30 ottobre 2026

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Con la sentenza n. 27993/2026, la Corte di Cassazione ha sancito un importante principio in tema di obblighi ministeriali di controllo rispetto alle società fiduciarie statiche (quelle che “si propongono, sotto forma di impresa di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni” ex art. 1 comma 1 della L. 1966/39), decidendo un caso relativo all’attività distrattiva posta in essere dagli amministratori di una fiduciaria, i quali avevano fatto confluire somme, titoli e strumenti amministrati sul conto di uno di essi per utilizzarli con finalità personali.

Gli investitori agivano, tra l’altro, in sede civile, chiedendo la condanna del Ministero dello Sviluppo economico (oggi MIMIT) al risarcimento del danno, consistente nella perdita dei capitali investiti nella società finanziaria, ritenendo che il Ministero avesse omesso di esercitare correttamente la propria potestà di vigilanza e controllo, non avendo effettuato alcuna ispezione durante il periodo in cui la società aveva esercitato l’attività fiduciaria (salvo procedere a un controllo dopo il suicidio dell’amministratore delegato, con revoca della relativa autorizzazione).

I ricorrenti sostenevano, in particolare, che il MIMIT fosse tenuto a effettuare ispezioni periodiche sulla società fiduciaria in bonis, non essendo l’esercizio del potere ispettivo una mera facoltà discrezionale.
La Cassazione ha accolto il ricorso, osservando preliminarmente come la vigilanza governativa sulle società fiduciarie statiche operi dal momento della loro costituzione, posto che esse non possono iniziare ad operare senza l’autorizzazione ministeriale, che può essere revocata per gravi motivi (art. 2 del RD 531/40).

L’art. 3, nel definire come la vigilanza viene esercitata “a regime” sulle società fiduciarie autorizzate, stabilisce che questa è svolta mediante l’“esame dei bilanci annuali”, che le società fiduciarie hanno l’obbligo di trasmettere entro un mese dall’approvazione e mediante “ispezioni periodiche e straordinarie dell’amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi”, la cui pianificazione, con la fissazione della frequenza temporale, delle modalità di svolgimento e dei limiti dell’accesso, è riservata al potere discrezionale dell’autorità governativa, la quale, però, non può ometterne completamente lo svolgimento.

Detta disciplina non risulta derogata dal DL 233/86 che, nel prevedere che il Ministero “può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra dell’opera di esperti con onere a carico delle società”, si riferisce alle sole fiduciarie poste in liquidazione coatta amministrativa.

In questo quadro normativo, la giurisprudenza in tema di potere-dovere di vigilanza sulle fiduciarie statiche è concorde nel ritenere che l’autorità governativa goda di discrezionalità quanto ai modi di esercizio della vigilanza ma, essendo tenuta alla predetta attività, non possa scegliere modalità di azione che la rendano solo apparente o formale, e perciò non incisiva.

Si tratta, quindi, di un’attività che, sia nella forma statica dell’esame dei bilanci annuali, sia nella forma dinamica delle ispezioni periodiche e straordinarie, è discrezionale nel quomodo, ma vincolata nell’an, per cui la pubblica amministrazione ha il dovere giuridico di disporre ispezioni periodiche, salva la residua sfera di discrezionalità in ordine alla loro programmazione, alla loro frequenza, ai limiti dell’accesso e, in generale, alle specifiche modalità di svolgimento.

Anche la Pubblica Amministrazione, infatti, deve esercitare le proprie funzioni nel rispetto dell’art. 2043 c.c., il che comporta doversi attenere ai principi di tutela del risparmio, imparzialità e buona amministrazione, dettati dagli artt. 41 comma 2 e 3, 47 comma 1 e 97 comma 1 Cost., che si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, “pena” il risarcimento del danno se la condotta sia stata tardiva o carente nell’adozione dei provvedimenti e delle iniziative che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite.

La Cassazione ha, infine, dato indicazioni al giudice del rinvio che dovrà uniformarsi al principio enunciato: nel valutare la sussistenza o meno del nesso causale tra omissione del Ministero e danno patito dagli investitori, il giudice dovrà verificare non se gli attori avessero allegato fatti idonei a suscitare l’esercizio del potere ispettivo ministeriale, bensì se il regolare esercizio di tale potere nel corso del decennio anteriore al suicidio dell’amministratore delegato avrebbe consentito di evitare o circoscrivere il pregiudizio subito dai risparmiatori. In tal caso, il danno andrà calcolato tenendo conto del valore dell’investimento all’epoca in cui si è verificata la condotta omissiva lesiva: detto valore potrebbe essere inferiore all’ammontare dei versamenti effettuati, non potendosi escludere che lo stesso potesse essersi ridotto per effetto degli investimenti compiuti dalla società fiduciaria prima che divenisse attuale l’obbligo del Ministero di attivarsi per impedire la prosecuzione dell’attività.

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