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Venerdì, 30 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Sulla consumazione della truffa da bonus edilizi questioni aperte

/ Maria Francesca ARTUSI e Enrico ZANETTI

Venerdì, 30 ottobre 2026

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Le Sezioni Unite penali della Cassazione (sentenze nn. 36525/2026 e 36526/2026) hanno affermato il principio in base al quale il momento consumativo della truffa aggravata ai danni dello Stato, di cui agli artt. 640 e 640-bis del codice penale, che si può determinare nel caso di bonus edilizi fruiti mediante opzioni di sconto e cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, a fronte di fatture e/o asseverazioni tecniche false, va individuato in quello di perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate (si veda “Con la prima cessione del credito fittizio del superbonus si realizza la truffa aggravata” del 17 ottobre 2026).

Questo orientamento si pone in via intermedia tra quanto affermato in precedenti occasioni da singole sezioni della Suprema Corte, ossia che il momento di consumazione fosse da ricondursi, rispettivamente, già a quello di “creazione del credito d’imposta” (Cass. n. 45868/2024), oppure solo al successivo momento di riscossione o compensazione del credito d’imposta (Cass. n. 23402/2024).

In verità, nemmeno l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite sembra cogliere appieno le diverse sfumature che caratterizzano la fattispecie.
In particolare, esso risulta certamente calzante nella misura in cui il reato venga contestato al beneficiario della detrazione non spettante, in un contesto di estraneità del fornitore (opzione di sconto in fattura) o del cessionario (opzione di cessione del credito), perché è con l’accettazione del terzo in buona fede che il beneficiario consegue un beneficio cui corrisponde un credito d’imposta che il terzo in buona fede e i suoi successivi aventi causa potranno “spendere nei confronti dello Stato”, senza possibilità di recuperarli da loro, a meno che in sede tributaria venga accertata la “colpa grave” che li rende solidamente responsabili con il beneficiario (trattasi però di vicenda del tutto estranea al reato contestato al beneficiario).

Se però il reato è contestato in concorso con il beneficiario della detrazione non spettante e con il fornitore che ha eseguito i lavori e applicato lo sconto in fattura, oppure, come sovente avviene, è contestato al solo fornitore che ha eseguito i lavori e applicato lo sconto in fattura (in un contesto di totale buona fede, se non addirittura di totale inconsapevolezza dell’esistenza di contratti e fatture, del “committente”), l’orientamento da ultimo espresso non sembra tenere conto del fatto che, fino all’effettivo utilizzo in compensazione di quei crediti d’imposta, da parte del fornitore, oppure fino alla loro cessione, da parte del fornitore, a un terzo cessionario estraneo al reato, i soggetti cui il reato è contestato (beneficiari delle detrazioni e fornitore in concorso, oppure il solo fornitore) non hanno ancora conseguito alcun effettivo beneficio dalla loro truffa ai danni dello Stato.

Il delitto di truffa è considerato reato istantaneo e di danno (cfr. Cass. n. 20125/2025). Pertanto la distinzione tra tentativo (art. 56 c.p.) e consumazione va verificata anche alla luce dell’ingiusto profitto ottenuto e del danno arrecato (in questa ipotesi alla P.A.).

Tutto ciò premesso, pare in verità condivisibile la sentenza delle Sezioni Unite, laddove ritiene che il momento della consumazione del reato (che – come detto – segna il discrimine tra il reato di “truffa tentata” e di “truffa consumata”) vada ricondotto a quello di accettazione del credito d’imposta da parte del fornitore (opzione di sconto in fattura) o del cessionario (opzione di cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione), piuttosto che a quello (antecedente) della creazione del credito d’imposta nella sfera patrimoniale del beneficiario della detrazione o a quello (successivo) della riscossione o compensazione del credito d’imposta.

Le sentenze in esame affermano in proposito che: “Con tale accettazione il credito fittizio entra nella sfera patrimoniale del suo destinatario e diviene fiscalmente spendibile”. Ma va aggiunta una fondamentale postilla: l’ingiusto profitto si realizza unicamente nel momento dell’accettazione del credito d’imposta da parte del “primo soggetto” della catena estraneo all’ideazione del meccanismo fraudolento.

Così ragionando, come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso in cui il reato di truffa ai danni dello Stato venga contestato “anche” (ossia in concorso con il beneficiario delle detrazioni non spettanti) o “soltanto” al fornitore, che ha emesso le fatture con applicazione dello sconto sul corrispettivo e accettato il credito d’imposta corrispondente allo sconto applicato in fattura, il momento di consumazione del reato andrebbe più correttamente collocato in corrispondenza dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte del fornitore, oppure della loro cessione a un terzo estraneo al reato contestato. Solo in questi momenti si può dire che l’ingiusto profitto sia conseguito e sia attuale il danno alla Pubblica Amministrazione.

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