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Sabato, 17 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Con la prima cessione del credito fittizio del superbonus si realizza la truffa aggravata

Le Sezioni Unite chiariscono qualificazione e momento consumativo

/ Maria Francesca ARTUSI e Enrico ZANETTI

Sabato, 17 ottobre 2026

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Con due sentenze gemelle, le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno enunciato importanti principi sulla truffa aggravata nei confronti dell’ente pubblico realizzata attraverso la costituzione e la cessione a terzi di un credito fiscale legato al superbonus 110%.

Innanzitutto, viene chiarito che la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, integra la truffa così come prevista dagli artt. 640 e 640-bis c.p. (cfr. Cass. nn. 23402/2024, 40015/2024 e 45868/2024).

La sentenza n. 36525, depositata ieri, prende così posizione rispetto a quell’orientamento che invece vedeva configurarsi il meno grave reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche disciplinato dall’art. 316-ter c.p. (Cass. 46354/2024).

Sul punto le motivazioni ripercorrono l’ampio e risalente dibattito sulla distinzione tra questi due reati (Cass. SS.UU. n. 16568/2007, n. 7537/2010, n. 11969/2024), per poi soffermarsi sul fatto che – nel caso del superbonus – il committente, per poter beneficiare della agevolazione fiscale, non si limita a trasmettere all’Amministrazione una mera autocertificazione e le fatture relative ai lavori svolti, ma deve certificare mediante il contestuale deposito di plurime asseverazioni di terzi professionisti qualificati che le opere sono state effettivamente realizzate; che sono conformi al progetto e ai requisiti tecnici imposti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti; che i materiali utilizzati presentano le caratteristiche previste per addivenire al miglioramento energetico richiesto; nonché la sussistenza di tutti i presupposti che danno diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

Questo compendio documentale è parte integrante del procedimento. Su di esso l’Amministrazione è legittimata a fare affidamento proprio perché le asseverazioni di cui sopra provengono (o meglio, dovrebbero provenire) da professionisti terzi, tecnicamente qualificati. La falsità non si esaurisce, quindi, nella mendace affermazione del richiedente. Essa investe il sistema documentale predisposto dalla legge per dimostrare l’esistenza dei presupposti del beneficio. La presentazione di fatture per operazioni inesistenti e di false attestazioni o asseverazioni realizza perciò una rappresentazione artificiosa della realtà: fa apparire eseguiti lavori inesistenti, o eseguiti per importi diversi da quelli effettivi e simula il possesso dei requisiti tecnici ed economici ai quali la legge subordina il beneficio. Tale condotta possiede così autonoma capacità “ingannatoria” che non viene meno perché il procedimento è telematico e in larga parte automatizzato.

In questa prospettiva, la seconda sentenza – la n. 36526 sempre depositata ieri – ripete le medesime argomentazioni aggiungendo anche il fatto che tale truffa aggravata si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione al Fisco e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione.

In proposito, alcune pronunce avevano ritenuto che il reato si perfezionasse con la riscossione o con la compensazione del credito d’imposta (Cass. n. 23402/2024). Un secondo orientamento ha individuato il momento consumativo nella prima cessione del credito (Cass. n. 40015/2024). Infine, un terzo orientamento anticipa la consumazione alla creazione del credito d’imposta (Cass. n. 45868/2024).

Per le Sezioni Unite, la mera creazione del credito in capo al beneficiario originario non è sufficiente. In tale momento, infatti, il credito non è ancora entrato nella sfera patrimoniale del soggetto al quale l’opzione è destinata e non si sono ancora prodotti tutti gli effetti propri della sua cessione. Neppure, però, sarebbe necessario attendere la successiva utilizzazione del credito in compensazione.

Il momento rilevante sarebbe quello intermedio, nel quale la prima cessione si perfeziona attraverso l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario. Con tale accettazione il credito fittizio entra nella sfera patrimoniale del suo destinatario e diviene fiscalmente spendibile, realizzando così, nello stesso momento, l’ingiusto profitto. La convergenza dei due elementi – comunicazione della cessione al Fisco e accettazione del credito da parte del cessionario – segnerebbe, pertanto, secondo le Sezioni Unite, il momento nel quale il trasferimento produce gli effetti patrimoniali rilevanti ai fini della consumazione della truffa.

Tali pronunce fissano certamente un punto rispetto al dibattito nato su questa materia. Sull’inquadramento della fattispecie come truffa aggravata non paiono, in effetti, poter sussistere dubbi; mentre qualche domanda in più si potrebbe ancora porre sull’individuazione del momento consumativo rispetto alla distinzione dal mero tentativo.

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