Per i bonus edilizi la truffa si perfeziona alla prima cessione del credito fittizio
Non occorre necessariamente individuare l’ultimo cessionario che porta in compensazione le somme e ne ottiene la liquidazione
Il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla legislazione in materia di bonus edilizi a seguito della trasmissione di false fatture attestanti l’esecuzione di opere in realtà mai effettuate integra il reato di truffa aggravata previsto dall’art. 640-bis c.p.
Tale condotta è, infatti, caratterizzata dal fatto che l’ente pubblico che eroga viene indotto in errore ed è pertanto più grave rispetto alla più lieve fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche disciplinata dall’art. 316-ter c.p.
Questa precisazione viene effettuata dalla sentenza n. 40015, depositata ieri dalla Cassazione, in un caso in cui una spa, cessionaria dei crediti per bonus facciate per lavori di ristrutturazione inesistenti, aveva corrisposto le somme accreditandole su diversi