Conciliazione sui crediti di imposta senza dilazione
Il rinvio all’art. 8 del DLgs. 218/97 comporta il pagamento in unica soluzione e osta alla compensazione
L’Agenzia delle Entrate, nella Videoconferenza svoltasi il 5 febbraio 2026, ha specificato che qualora la conciliazione giudiziale abbia ad oggetto avvisi di recupero del credito di imposta, il pagamento deve avvenire in unica soluzione e non è ammessa la compensazione degli importi nel modello F24.
Bisogna rammentare che l’art. 38-bis del DPR 600/73, introdotto dal DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, ha ammesso l’accertamento con adesione e la definizione al terzo per ogni avviso di recupero del credito di imposta.
In ragione di ciò, in occasione della Videoconferenza del 2024 (risposte del 19 settembre 2024), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che altresì la conciliazione giudiziale sarebbe stata fattibile per gli avvisi di recupero del credito di imposta, sebbene anche in precedenza nessuna norma la vietasse. Così, è stata superata la diversa presa di posizione sostenuta nel corso della Videoconferenza del 2021, relativa comunque ai soli crediti di imposta inesistenti indebitamente compensati.
Nel contesto attuale, per esigenze di ordine sistematico e anche in ragione del rinvio al DLgs. 546/92 contenuto nell’art. 38-bis del DPR 600/73 per quanto riguarda la fase contenziosa, non ha all’evidenza più senso continuare a sostenere che la conciliazione non opera, nemmeno se il recupero concerne crediti inesistenti.
Nella Videoconferenza del 5 febbraio è stato affermato che, per effetto dell’art. 48-ter comma 4 del DLgs. 546/92, “Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.
A sua volta, l’art. 8 comma 2-bis del DLgs. 218/97 stabilisce che “Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
In ragione del combinato disposto normativo, di conseguenza, se la conciliazione giudiziale ha ad oggetto un avviso di recupero del credito di imposta, a prescindere dal fatto che si tratti di crediti non spettanti oppure inesistenti:
- occorre pagare tutte le somme entro venti giorni dalla sottoscrizione del processo verbale di conciliazione;
- il pagamento non potrà avvenire mediante compensazione nel modello F24.
Se si stipula la conciliazione, le sanzioni per indebita compensazione ex art. 13 del DLgs. 471/97 (previste per la fattispecie base, nella misura del 70% per i crediti inesistenti e del 25% per i crediti non spettanti) si pagano nella misura del 40% del minimo in primo grado, del 50% in secondo grado e del 60% del minimo in Cassazione.
Rimane ovviamente fermo, aggiungiamo noi, quanto previsto all’art. 48 comma 4 del DLgs. 546/92, quindi “La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento”.
Se gli importi emergenti dalla conciliazione non sono pagati, la conciliazione rimane valida (permane la eventuale riduzione del credito accertato e la riduzione della sanzione), ma sulle somme dovute a titolo di credito da riversare saranno applicate le sanzioni del 25% raddoppiate, come prevede l’art. 48-ter comma 3 del DLgs. 546/92.
Tuttavia, se il versamento avviene con un ritardo non superiore a 90 giorni, non viene eseguita l’iscrizione a ruolo della sanzione raddoppiata, rimanendo applicabile quella del 12,5% per i tardivi versamenti contenuti nei 90 giorni (circ. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2016 n. 17, § 3.2.2).
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