Conciliazione giudiziale anche per il recupero dei crediti di imposta
L’Agenzia delle Entrate, nella Videoconferenza di ieri, ha specificato che, con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, la conciliazione giudiziale sarà possibile anche per gli avvisi di recupero del credito di imposta. Viene così superata la diversa presa di posizione sostenuta nel corso della Videoconferenza 2021, relativa comunque ai crediti inesistenti.
Bisogna rammentare che l’art. 38-bis del DPR 600/73, introdotto dal DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, ha ammesso l’accertamento con adesione e la definizione al terzo per ogni avviso di recupero del credito di imposta.
Prima l’adesione era negata per prassi degli uffici, secondo i quali sarebbe stata circoscritta agli accertamenti in senso stretto, mentre la definizione al terzo era ammessa solo per i crediti non spettanti ex “vecchio” art. 13 comma 5 del DLgs. 472/97. Ora, per esigenze di ordine sistematico e anche in ragione del rinvio al DLgs. 546/92 contenuto nell’art. 38-bis del DPR 600/73 per quanto riguarda la fase contenziosa, non avrebbe più senso continuare a sostenere che la conciliazione non opera, nemmeno se il recupero concerne crediti inesistenti.
Se si stipula la conciliazione, le sanzioni si pagano nella misura del 40% del minimo in primo grado, del 50% in secondo grado e del 60% del minimo in Cassazione.
Ciò non vale per i processi pendenti, ma solo per i processi che si riferiscono ad avvisi di recupero dei crediti di imposta emessi dallo scorso 30 aprile.
Ovviamente, gli uffici non hanno nessun obbligo di stipulare la conciliazione giudiziale, istituto lasciato alla discrezionalità delle parti.
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