Contratti a termine pre recepimento della direttiva del 1999 rilevanti per l’anzianità di servizio
L’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti – integralmente o parzialmente – prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/Ce deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.
A tali conclusioni è giunta ieri la Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione della clausola 4, punti 1 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/Ce con la sentenza resa nella causa C-439/23.
I giudici europei hanno specificato come l’anzianità di servizio sia acquisita da un lavoratore in modo progressivo anche qualora essa sia ottenuta in forza di contratti di lavoro giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione del lavoratore successivamente a tale conclusione. Pertanto, la durata del singolo rapporto di lavoro e la data in cui è cessato sono elementi privi di rilievo con riferimento al calcolo di anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone che sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest’ultimo.
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