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Solo il Consiglio di disciplina nazionale può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 settembre 2024

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Il CNDCEC ha fornito ieri chiarimenti su questioni di carattere disciplinare.

Con il P.O. n. 68/2024, si è chiesto se, in caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna, dopo patteggiamento, a carico di un iscritto, ma di successiva riforma della sentenza di condanna e di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore del coimputato per gli stessi fatti oggetto dell’apertura del procedimento disciplinare, è contemplata l’ulteriore sospensione del procedimento disciplinare da parte del Collegio in attesa del preannunciato ricorso per la revisione della condanna dell’iscritto ovvero se la sentenza di assoluzione per il coimputato non ancora passata in giudicato e la prospettata attività di richiesta di revisione della condanna per l’iscritto può considerarsi “periodo di attesa dell’esito del giudizio pendente”.

Secondo il CNDCEC il Consiglio di disciplina territoriale, di cui è di competenza esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, deve valutare se e quando sospendere il procedimento disciplinare, alla luce della documentazione sull’eventuale revisione del processo penale pervenuta dal professionista o dopo apposita richiesta all’Autorità giudiziaria, per avere contezza dell’effettiva presentazione dell’istanza di revisione della sentenza di patteggiamento da parte del professionista.

Il P.O. n. 84/2024 riguarda la modalità da seguire se un iscritto, a cui è stata irrogata la sanzione della sospensione per inadempimento dell’obbligo formativo, che ha presentato ricorso entro il termine previsto dal Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, chiede la sospensione della decisione al Collegio di disciplina territoriale.

Il CNDCEC chiarisce che la competenza a pronunciarsi sull’eventuale istanza di sospensiva proposta dal ricorrente è attribuita in via esclusiva al Consiglio di disciplina nazionale. L’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere proposta con il ricorso o separatamente. Solo il Consiglio di disciplina nazionale può sospendere l’efficacia del provvedimento.
Il CNDCEC osserva infine che il ricorrente deve proporre l’istanza di sospensione all’attenzione del Consiglio di disciplina nazionale e che è comunque corretta la trasmissione per il tramite del Consiglio di disciplina territoriale. Sarà quindi cura del Consiglio o del Collegio di disciplina territoriale trasmettere per competenza l’eventuale istanza di sospensiva al Consiglio di disciplina nazionale.

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