Parti responsabili in solido per il pagamento del legale anche con rinuncia agli atti del giudizio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25271, depositata ieri, ha stabilito che la solidarietà passiva per il pagamento dei compensi dell’avvocato, di cui all’art. 68 del RDL 1578/33 (analoga disposizione è contenuta nell’art. 13 comma 8 della L. 247/2012), opera non solo quando la causa si concluda con un accordo transattivo vero e proprio, ma anche quando una delle parti rinunci agli atti del giudizio e tale rinuncia sia accettata dalle altre parti in causa.
La disposizione in questione – ai sensi della quale, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati siano rimasti creditori con riguardo al giudizio stesso – è finalizzata a garantire il diritto del difensore di soddisfarsi sulle spese di soccombenza, generalmente liquidate all’esito della causa, evitando che le parti del processo si sottraggano al pagamento, ricorrendo, per esempio, a una transazione. Ebbene, tale finalità sarebbe elusa laddove la solidarietà in considerazione potesse essere posta nel nulla in forza di un semplice accordo tra le parti, senza l’adesione dei difensori.
L’avvocato, quindi, può invocare la solidarietà speciale prevista dalla legge professionale forense ogni qualvolta:
- il giudizio sia definito bonariamente senza soddisfazione dei crediti del professionista;
- al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sulle spese di lite.
Ciò, in particolare, si verifica non solo quando il giudizio si concluda con una vera e propria transazione, ma anche quando le parti prevedano l’abbandono della causa dal ruolo o rinuncino agli atti del giudizio e tale rinuncia sia ritualmente accettata dalle controparti, con conseguente estinzione del processo, a condizione che i difensori non abbiano rinunciato espressamente al beneficio della solidarietà professionale qui in considerazione.
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