Linee guida per la stima degli indennizzi nelle concessioni demaniali marittime
Dal CNDCEC un documento per definire la struttura dell’impianto di stima e il modello valutativo della perizia ex art. 4 comma 9 della L. 118/2022
Il CNDCEC ha reso disponibile il documento “Linee Guida per la stima del valore d’indennizzo per i concessionari uscenti da concessioni demaniali marittime”. Obiettivo delle Linee guida è quello di definire la struttura dell’impianto di stima e il modello valutativo della perizia prevista dall’art. 4 comma 9 della L. 118/2022 per la determinazione dell’indennizzo a favore dei concessionari uscenti titolari delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive di cui al del DL 400/93.
Secondo il richiamato art. 4 comma 9 della L. 118/2022 “il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati ... e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ..., è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.
In tale contesto il documento in esame fornisce le principali indicazioni, richiamando e adattando, qualora ritenuto opportuno, al caso concreto i Principi italiani di valutazione emanati dall’Organismo italiano di valutazione (OIV) e i Principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità (OIC).
In particolare, in considerazione del ruolo centrale attribuito dal legislatore al professionista, si ritengono utili ai fini della conduzione dell’incarico le indicazioni contenute nelle sezioni II.1 “Condotta professionale” e IV.2 “Le valutazioni legali: aspetti generali” dei Principi italiani di valutazione (PIV), oltre ai requisiti richiesti all’esperto dal PIV I.3.1.
In merito, inoltre, alla struttura della relazione di stima, è utile richiamare quanto indicato dai PIV II.4.
Nelle premesse del documento si sottolinea come:
- le linee guida definiscano i principi generali finalizzati a evitare ingiustificati vantaggi sia per il concessionario uscente che per il concessionario entrante;
- siano da evitare “automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni” derivanti dall’applicazione delle linee guida stesse;
- il professionista debba considerare le singole circostanze caso per caso in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di determinare un indennizzo coerente con quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Per quanto riguarda la formulazione dell’incarico, le necessarie verifiche preliminari, le modalità di accettazione e alla nomina di eventuali ausiliari viene effettuato un rinvio a quanto contenuto nei documenti emanati dal CNDCEC e nei PIV.
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