La cessione dei crediti fittizi crea un danno allo Stato anche senza compensazione
Già creando il credito fittizio mediante l’esercizio dell’opzione ex art. 121 comma 1 lett. b) del DL 34/2020 l’agente consegue il profitto ingiusto
La creazione fittizia dei crediti da “superbonus” genera un danno allo Stato rilevante ai fini della contestazione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
La sentenza della Cassazione n. 45868, depositata ieri, conferma l’orientamento di un’altra recente sentenza della Suprema Corte, la n. 40015/2024, in contrasto con un differente indirizzo interpretativo che invece afferma che il reato previsto dall’art. 640-bis c.p. possa essere integrato solo quando i crediti ceduti siano stati materialmente riscossi o compensati (così Cass. n. 23402/2024).
La condotta contestata consisteva qui nella cessione di crediti d’imposta in luogo delle detrazioni fiscali del cosiddetto “superbonus 110%“ fittizi, in quanto l’agevolazione
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