Sulla polizza del conduttore per danni all’immobile, legittimazione all’indennizzo incerta
Una decisione recente esclude che l’indennizzo possa essere chiesto solo dal contraente e non dall’assicurato
Non è infrequente nella prassi che un’assicurazione contro i danni sia stipulata da un soggetto diverso dal proprietario del bene assicurato, che è la persona che, in ultima istanza, beneficerà della polizza (si pensi all’assicurazione contro il furto stipulata dal depositario di merce altrui o quella contro l’incendio conclusa dal conduttore di un immobile). Si configura, in questo caso, un’assicurazione per conto altrui, in cui il contraente è diverso dalla persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
A riguardo, l’art. 1891 comma 2 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
Sul punto, ci ...
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