ACCEDI
Martedì, 19 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Sulla polizza del conduttore per danni all’immobile, legittimazione all’indennizzo incerta

/ Cecilia PASQUALE

Martedì, 19 agosto 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Non è infrequente nella prassi che un’assicurazione contro i danni sia stipulata da un soggetto diverso dal proprietario del bene assicurato, che è la persona che, in ultima istanza, beneficerà della polizza (si pensi all’assicurazione contro il furto stipulata dal depositario di merce altrui o quella contro l’incendio conclusa dal conduttore di un immobile). Si configura, in questo caso, un’assicurazione per conto altrui, in cui il contraente è diverso dalla persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
A riguardo, l’art. 1891 comma 2 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

Sul punto, ci si è chiesti se le parti possano escludere la legittimazione dell’assicurato ad esercitare i diritti in oggetto (tra cui quello a chiedere l’indennizzo). Sul punto, si sono formate, nel tempo, tesi diverse.
La questione, peraltro, è di attualità, se si considera che anche con riferimento all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali è prevista l’eventualità che a stipulare la polizza sia il conduttore dei beni (o affittuario dell’azienda; art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024).

Secondo un primo orientamento, l’art. 1891 comma 2 c.c. sarebbe derogabile dalle parti, perché non compreso tra le previsioni che l’art. 1932 c.c. individua come inderogabili se non a favore dell’assicurato (cfr., tra le altre, Cass. nn. 709/95 e 25822/2009). Pertanto, il contraente potrebbe avanzare una richiesta di indennizzo all’assicuratore, ove previsto nel contratto.

Un secondo orientamento ha ritenuto nulla la clausola che neghi all’assicurato l’esercizio di “azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza”; pertanto, essa deve interpretarsi nel senso che quella clausola riservi al contraente la sola “attività amministrativa” e, cioè, quella consistente nelle operazioni di gestione del sinistro, ma la titolarità del credito indennitario resterebbe in capo all’assicurato (Cass. nn. 19409/2016 e 17447/2017).

Secondo la Cassazione n. 4923/2018, il contraente che non ha ricevuto il consenso dell’assicurato non può ricevere l’indennizzo da parte dell’assicuratore; l’art. 1891 comma 2 c.c., infatti, configura un’ipotesi di sostituzione processuale, che può trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto. La decisione, tuttavia, non si è occupata della specifica questione dell’esclusione della legittimazione dell’assicurato.

Un quarto orientamento ha ammesso la possibilità che il contraente domandasse l’indennizzo, sul presupposto che, nel caso di specie, il contratto di locazione addossava al conduttore la responsabilità del perimento della cosa locata, e ciò qualificava anche il conduttore come “assicurato” (Cass. n. 20751/2007).

Recentemente, la Cassazione n. 16212/2025 ha propeso per la tesi dell’inderogabilità della norma in commento, con conseguente nullità della clausola che attribuisca al solo contraente, e non anche all’assicurato, la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell’indennizzo e il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, negandola all’assicurato.

Secondo le decisione, l’assicurazione contro i danni è un contratto indennitario: può ristorare il pregiudizio patito dall’assicurato, ma mai arricchirlo. Per garantire il rispetto di tale principio, l’art. 1904 c.c. prevede che elemento costitutivo del contratto, a pena di nullità, sia l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
In tale contratto, quindi, la qualità di creditore non dipende dalla contrattazione delle parti, ma discende da un presupposto di fatto, vale a dire la titolarità dell’interesse di cui sopra: “l’assicurato è il creditore del diritto all’indennizzo non perché designato dalle parti, ma per la intrinseca natura dell’operazione assicurativa. Scisso il vincolo tra interesse e rischio, l’assicurazione si trasformerebbe in una scommessa”.

Dunque, una clausola che preveda che il credito indennitario non sorga in capo all’assicurato costituirebbe una degenerazione causale dell’assicurazione, perché trasferirebbe le conseguenze del rischio in capo a un soggetto diverso dal titolare dell’interesse.

Per la Cassazione, non può neppure sostenersi che l’art. 1891 comma 2 c.c. sia derogabile perché non compreso nell’art. 1932 c.c., posto che, da un lato, tale norma non esaurisce tutte le ipotesi di nullità in materia assicurativa; dall’altro, prende in esame, per dichiararle inderogabili, soltanto previsioni di legge che disciplinano il compimento di dichiarazioni contrattuali, gli effetti del contratto nel tempo o la misura dell’indennizzo, non anche le norme che disciplinano la causa e l’oggetto del contratto.

Resta comunque possibile che le parti decidano di attribuire al contraente, per ragioni di speditezza dei traffici giuridici, una rappresentanza gestoria dell’assicurato nelle trattative con l’assicuratore in forma di delega o mandato; quel che deve escludersi è che, per soddisfare questa esigenza, possano concludersi accordi sostanzialmente espropriativi di larga parte delle facoltà spettanti al titolare del diritto di credito.

TORNA SU