Aggiornate le modalità di presentazione del modello AA5/6
Le nuove istruzioni approvate dall’Agenzia con il provvedimento n. 491453/2025 sostituiscono le precedenti a partire da oggi
Con il provvedimento n. 491453 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate disciplina specifiche modalità di presentazione del modello AA5/6, modificando il precedente provv. n. 189273 del 21 dicembre 2009.
Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare tale modello per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni.
Per garantire un maggiore controllo e presidio del processo di attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati da parte dei citati soggetti, il provvedimento pubblicato ieri sostituisce il paragrafo del provv. del 2009 sulle modalità di presentazione (§ 3), stabilendo che, in caso di variazione del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica tenuto alla presentazione del modello AA5/6, quest’ultimo deve essere presentato esclusivamente all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale il sottoscrittore dello stesso attesti la propria qualità di rappresentante in relazione all’ente per cui rende la dichiarazione.
Con il provvedimento n. 491453/2025, l’Amministrazione finanziaria ha quindi approvato le nuove istruzioni allegate al modello AA5/6 che, a partire da oggi, 18 novembre, sostituiscono quelle adottate con il provv. n. 189273/2009.
Nelle motivazioni del provvedimento l’Agenzia spiega che, al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’art. 5 comma 1 della L. 212/2000, in base al quale “L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del precedente provv. del 2009.
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